Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Lecce – Sezione Terza) ha respinto – tramite ordinanza – il ricorso presentato contro Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Taranto, Ministero dell’Interno, Questura di Taranto, in cui si chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento Cat.-OMISSIS-, notificato in data 17 settembre 2021, con cui il Questore di Taranto ha rigettato la richiesta presentata da -OMISSIS- di rilascio in favore della -OMISSIS- di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. n. 773/1931 per la raccolta di scommesse nel locale sito in -OMISSIS-, per ravvisata inaffidabilità del predetto socio unico e legale rappresentante ex art. 30 comma 1 del D.L. n. 124 del 2019, convertito in L. n. 157 del 2019, ed ex art. 11 T.U.L.P.S. n. 773 del 1931.
Si legge: “Ritenuto che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, il ricorso appare infondato, anche alla luce di quanto già statuito da questa Sezione con riguardo alla vicenda sostanziale oggetto di causa con ordinanza cautelare n. 123 del 10 marzo 2021 (resa “inter partes” e non oggetto di appello ex art. 62 c.p.a.), in quanto:
– il ricorrente -OMISSIS- è socio unico e legale rappresentante della Società (pure) ricorrente (-OMISSIS-) ed è stato, sino al 28 aprile 2021, legale rappresentante anche della dante causa-OMISSIS-;
– non vi è dubbio che sia il concetto di “operatore economico” di cui all’art. 30 comma 1 del D.L. n. 124 del 2019 (convertito dalla Legge n. 157/2019), sia (e soprattutto) la buona condotta ex art. 11 T.U.L.P.S. n. 773 del 1931 vadano intesi, in ragione del carattere personale delle licenze di pubblica sicurezza e onde evitare agevoli elusioni, in senso ampio e sostanziale come riferiti anche alla persona fisica proprietaria (in questo caso unica) delle quote e legale rappresentante della Società istante;
– non ha rilievo la circostanza che -OMISSIS- sia recentemente uscito dalla Società dante causa, posto che ciò che assume importanza al fine di valutare la sua affidabilità è che il predetto rivestisse la qualità di legale rappresentante della -OMISSIS- al momento del mancato pagamento da parte di quest’ultima delle imposte e dei contributi previdenziali;
– parte ricorrente non ha provato il carattere non definitivo delle violazioni fiscali e previdenziali addebitate a -OMISSIS- con riguardo al periodo in cui lo stesso è stato legale rappresentante della -OMISSIS-.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza respinge la domanda cautelare proposta da parte ricorrente.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti”.