(Jamma) La Terza Sezione della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi nel merito della attività svolta da un centro Stanleybet ribadendo che “il reato di cui all’art. 4 della legge n. 401 del 1989 è configurabile quando l’esercizio di scommesse svolto in Italia per conto di un “bookmaker” straniero avvenga senza che il titolare dell’attività di raccolta scommesse abbia ottenuto l’autorizzazione di polizia di cui all’art. 88 T.U.L.P.S., anche se l’allibratore straniero delegante sia stato regolarmente autorizzato nel suo Paese oppure, come è avvenuto nel caso che ci occupa, sia stato illegittimamente escluso dalle procedure selettive”.
a prescindere dalla problematica inerente la posizione dell’allibratore straniero, rende quindi configurabile il delitto di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa di cui al capo a), mentre la conclamata inosservanza da parte del ricorrente della diffida questorile 20 marzo 2009, notificata regolarmente all’interessato il 9 aprile 2009, vale senz’altro a integrare anche la contravvenzione di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità di cui al capo d), essendo stato trasgredito dal ricorrente un provvedimento amministrativo legittimamente adottato per ragioni di sicurezza pubblica, in base a un presupposto oggettivo non contestato, ovvero la mancanza della necessaria istanza di autorizzazione
I giudici hanno inveceaccolto il ricorso annullando ogni addebito nei confronti di due dirigenti di Stanleybetritenendo che” l’apporto dei ricorrenti è rimasto meramente assertivo, non avendo le decisioni di merito, al di là del solo richiamo alla documentazione contrattuale, esplicitato in