
Il Consiglio di Stato ha respinto – tramite sentenza – il ricorso presentato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dal Ministero dellโeconomia e delle finanze, in cui si chiedeva la riforma della sentenza del Tar Emilia Romagna โ sede di Bologna (Sezione I) con cui in accoglimento del ricorso della signora (…), giร concessionaria di una rivendita di generi di monopolio, era stata annullata la revoca della concessione del gioco del lotto a una ricevitoria di Ravenna. La revoca era stata predisposta in quanto non era stato raggiunto per due esercizi consecutivi il volume minimo di raccolta fissato in โฌ 20.658,28.
Nella sentenza si legge: “(…) LโAgenzia delle dogane e dei monopoli e il Ministero dellโeconomia e delle finanze deducono, a contestazione dellโaccoglimento del ricorso contro la revoca della concessione del lotto nei confronti della signora (…), che la normativa primaria di settore ha ยซlo scopo di assicurare un congruo flusso di entrate allโerarioยป, perseguito attraverso un graduale allargamento della rete di raccolta presso le tabaccherie, nello specifico con le modifiche apportate al sopra citato art. 33 l. n. 724 del 1994 dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e il successivo decreto direttoriale del 30 dicembre 1999. In questo quadro รจ stata avviata la costituzione di una rete territoriale di ricevitorie del lotto e lโadeguamento di quelle esistenti ad obiettivi di efficienza, sotto il profilo della loro capacitร di generare ยซun reddito sufficiente a garantire lโeconomicitร della gestione per le ricevitorie esistentiยป. In attuazione degli interessi pubblici definiti nellโambito del descritto disegno di politica legislativa sono quindi stati stabiliti i volumi minimi di raccolta e in ciรฒ si fonderebbe dal punto di vista causale il potere di revoca delle ricevitorie che non assicurino gli obiettivi previsti, e non giร nel contratto accessivo alla concessione, come statuito dalla sentenza di primo grado. Con specifico riguardo al caso di specie – prosegue lโappello – la ricevitoria non ha raggiunto per due esercizi consecutivi il volume minimo di raccolta fissato in โฌ 20.658,28, senza che ciรฒ sia contestato da controparte, per cui la revoca impugnata sarebbe legittima. Le censure cosรฌ sintetizzate sono infondate. (…)
Come rilevato dalla sentenza appellata il potere di revoca non trova il proprio fondamento in alcuna norma primaria, ed in particolare nellโart. 33 l. n. 724 del 1994, ma in assenza di previsione di legge รจ stato introdotto dal decreto ministeriale 12 dicembre 2003. In assenza di una base legale fondante, il fondamento del potere va deve pertanto essere ricercato nella disposizione di carattere generale contenuta nellโart. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La disposizione da ultimo richiamata accoglie unโampia nozione dello ius poenitendi dellโamministrazione, in grado di fondare la revoca di provvedimenti ampliativi precedentemente rilasciati non solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di mutamento della situazione di fatto esistente allโepoca dellโadozione del provvedimento, ma anche di una ยซnuova valutazione dellโinteresse pubblico originarioยป. Nondimeno, lโesercizio del potere postula una motivazione che ponga in comparazione lโinteresse pubblico con il contrapposto interesse privato correlato alla stabilitร degli effetti durevoli dellโatto e che enunci le ragioni della prevalenza del primo e del correlato sacrificio del secondo.
Con specifico riguardo alle ricevitorie del lotto lโinteresse pubblico allโampliamento della rete di raccolta mediante il gioco del lotto รจ stato invece definito in sede ministeriale in modo puntuale, mediante la fissazione di un volume minimo di raccolta, pari ad โฌ 20.658,28, il cui mancato raggiungimento per due esercizi consecutivi fonda ai sensi del sopra richiamato art. 4 del decreto ministeriale 12 dicembre 2003 la revoca della concessione. Sennonchรฉ, lโautomatismo previsto dal decreto, di cui ha fatto applicazione il provvedimento impugnato, va escluso alla luce delle caratteristiche sostanziali del potere di revoca fissate in sede normativa primaria. Come in precedenza accennato esso si fonda su una motivata valutazione delle ragioni per cui lโinteresse pubblico primario deve affermarsi mediante una determinazione amministrativa di segno opposto a quella che si intende ritirare, ed a costo di sacrificare lโaffidamento maturato dal privato sulla stabilitร dellโatto medesimo.
Con specifico riguardo alle ricevitorie del lotto il sotteso interesse pubblico allโampliamento della rete di raccolta va quindi considerato senza attribuire al limite numerico fissato nel decreto ministeriale una condicio sine qua non per il mantenimento della concessione, tenuto conto anche dellโesistenza di fattori non imputabili al singolo gestore, tra lโaltro connessi alla mutevolezza della generale propensione della popolazione al gioco. In questa condivisibile prospettiva si รจ dunque posta la sentenza di primo grado, che va pertanto confermata, avuto particolare riguardo al fatto che in uno dei due esercizi in valutazione lo scostamento dal volume minimo di raccolta รจ stato effettivamente modesto.
Lโappello deve essere respinto. Le spese di causa possono nondimeno essere compensate in ragione della peculiaritร della fattispecie controversa”.