Il Consiglio di Stato ha respinto – tramite sentenza – il ricorso presentato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dal Ministero dellโ€™economia e delle finanze, in cui si chiedeva la riforma della sentenza del Tar Emilia Romagna โ€“ sede di Bologna (Sezione I) con cui in accoglimento del ricorso della signora (…), giร  concessionaria di una rivendita di generi di monopolio, era stata annullata la revoca della concessione del gioco del lotto a una ricevitoria di Ravenna. La revoca era stata predisposta in quanto non era stato raggiunto per due esercizi consecutivi il volume minimo di raccolta fissato in โ‚ฌ 20.658,28.

Nella sentenza si legge: “(…) Lโ€™Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Ministero dellโ€™economia e delle finanze deducono, a contestazione dellโ€™accoglimento del ricorso contro la revoca della concessione del lotto nei confronti della signora (…), che la normativa primaria di settore ha ยซlo scopo di assicurare un congruo flusso di entrate allโ€™erarioยป, perseguito attraverso un graduale allargamento della rete di raccolta presso le tabaccherie, nello specifico con le modifiche apportate al sopra citato art. 33 l. n. 724 del 1994 dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e il successivo decreto direttoriale del 30 dicembre 1999. In questo quadro รจ stata avviata la costituzione di una rete territoriale di ricevitorie del lotto e lโ€™adeguamento di quelle esistenti ad obiettivi di efficienza, sotto il profilo della loro capacitร  di generare ยซun reddito sufficiente a garantire lโ€™economicitร  della gestione per le ricevitorie esistentiยป. In attuazione degli interessi pubblici definiti nellโ€™ambito del descritto disegno di politica legislativa sono quindi stati stabiliti i volumi minimi di raccolta e in ciรฒ si fonderebbe dal punto di vista causale il potere di revoca delle ricevitorie che non assicurino gli obiettivi previsti, e non giร  nel contratto accessivo alla concessione, come statuito dalla sentenza di primo grado. Con specifico riguardo al caso di specie – prosegue lโ€™appello – la ricevitoria non ha raggiunto per due esercizi consecutivi il volume minimo di raccolta fissato in โ‚ฌ 20.658,28, senza che ciรฒ sia contestato da controparte, per cui la revoca impugnata sarebbe legittima. Le censure cosรฌ sintetizzate sono infondate. (…)

Come rilevato dalla sentenza appellata il potere di revoca non trova il proprio fondamento in alcuna norma primaria, ed in particolare nellโ€™art. 33 l. n. 724 del 1994, ma in assenza di previsione di legge รจ stato introdotto dal decreto ministeriale 12 dicembre 2003. In assenza di una base legale fondante, il fondamento del potere va deve pertanto essere ricercato nella disposizione di carattere generale contenuta nellโ€™art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La disposizione da ultimo richiamata accoglie unโ€™ampia nozione dello ius poenitendi dellโ€™amministrazione, in grado di fondare la revoca di provvedimenti ampliativi precedentemente rilasciati non solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di mutamento della situazione di fatto esistente allโ€™epoca dellโ€™adozione del provvedimento, ma anche di una ยซnuova valutazione dellโ€™interesse pubblico originarioยป. Nondimeno, lโ€™esercizio del potere postula una motivazione che ponga in comparazione lโ€™interesse pubblico con il contrapposto interesse privato correlato alla stabilitร  degli effetti durevoli dellโ€™atto e che enunci le ragioni della prevalenza del primo e del correlato sacrificio del secondo.

Con specifico riguardo alle ricevitorie del lotto lโ€™interesse pubblico allโ€™ampliamento della rete di raccolta mediante il gioco del lotto รจ stato invece definito in sede ministeriale in modo puntuale, mediante la fissazione di un volume minimo di raccolta, pari ad โ‚ฌ 20.658,28, il cui mancato raggiungimento per due esercizi consecutivi fonda ai sensi del sopra richiamato art. 4 del decreto ministeriale 12 dicembre 2003 la revoca della concessione. Sennonchรฉ, lโ€™automatismo previsto dal decreto, di cui ha fatto applicazione il provvedimento impugnato, va escluso alla luce delle caratteristiche sostanziali del potere di revoca fissate in sede normativa primaria. Come in precedenza accennato esso si fonda su una motivata valutazione delle ragioni per cui lโ€™interesse pubblico primario deve affermarsi mediante una determinazione amministrativa di segno opposto a quella che si intende ritirare, ed a costo di sacrificare lโ€™affidamento maturato dal privato sulla stabilitร  dellโ€™atto medesimo.

Con specifico riguardo alle ricevitorie del lotto il sotteso interesse pubblico allโ€™ampliamento della rete di raccolta va quindi considerato senza attribuire al limite numerico fissato nel decreto ministeriale una condicio sine qua non per il mantenimento della concessione, tenuto conto anche dellโ€™esistenza di fattori non imputabili al singolo gestore, tra lโ€™altro connessi alla mutevolezza della generale propensione della popolazione al gioco. In questa condivisibile prospettiva si รจ dunque posta la sentenza di primo grado, che va pertanto confermata, avuto particolare riguardo al fatto che in uno dei due esercizi in valutazione lo scostamento dal volume minimo di raccolta รจ stato effettivamente modesto.

Lโ€™appello deve essere respinto. Le spese di causa possono nondimeno essere compensate in ragione della peculiaritร  della fattispecie controversa”.