“Il Decreto Presidenziale del Consiglio di Stato emesso stamattina – comunica l’avvocato Geronimo Cardia (nella foto) – consente al comparto del gioco pubblico di tornare in attività sul territorio della Provincia di Trento almeno sino al 25 maggio, data in cui è stata fissata la Camera di Consiglio per la discussione dell’istanza cautelare.
Questa volta nel Decreto si privilegia la tutela del periculum ricordando quanto vada scongiurata la chiusura delle attività nelle more delle valutazioni del merito di una questione così complessa.
Ricordiamo che in questo caso la vicenda attiene al distanziometro Trentino dalla natura espulsiva e marginalizzante dell’offerta pubblica sul quale nel corso del giudizio innanzi al Tar si sono incrociate tra l’altro le valutazioni del Verificatore nominato dal Tribunale (lo stesso prescelto per le valutazioni del distanziometro dell’Emilia Romagna) e del perito urbanista di parte”.
Si legge nel Decreto: “Considerato che l’articolo 56 c.p.a. dà adito all’emanazione di misure cautelari monocratiche esclusivamente “in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”, camera di consiglio che, nella specie, è quella che si provvede a fissare in dispositivo; Considerato che, ai sensi dell’art. 98 c.p.a., il giudice dell’impugnazione può, su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall’esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, disporre la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune misure cautelari;
Ritenuto, pertanto, che la concessione presidenziale di una misura cautelare monocratica d’urgenza inaudita altera parte normativamente postula – in punto di periculum in mora – l’effettiva esistenza di una situazione a effetti gravi, irreversibili e irreparabili, tale cioè da non consentire di attendere neppure il breve termine dilatorio che, ut supra, deve intercorrere tra il deposito del ricorso e la camera di consiglio in cui deve svolgersi l’ordinario scrutinio collegiale sull’istanza cautelare;
Ritenuto che, nel caso in esame, il pregiudizio dedotto dalla parte istante pare acquisire cumulativamente, pur nell’intervallo temporale anzidetto, i suddetti caratteri di gravità, irreversibilità e irreparabilità, soprattutto in relazione alla possibile chiusura dell’attività;
Ritenuto, in particolare, che, nella specie è opportuno mantenere la res adhuc integra fino a quando le molteplici tematiche implicate dall’appello potranno essere sottoposte al vaglio della competente sede collegiale;
Ritenuto, pertanto e conclusivamente, che – avuto prevalente riguardo al periculum in mora, e restando perciò allo stato sostanzialmente impregiudicata ogni definitiva valutazione in punto di fumus boni iuris, da riservare eminentemente alla cognizione del Collegio – può concedersi l’invocata misura cautelare monocratica.
P.Q.M.
ACCOGLIE l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche e, per l’effetto, impregiudicata ogni valutazione da parte del Collegio in rito e nel merito, sospende l’efficacia della sentenza gravata e dei provvedimenti impugnati in prime cure fino all’esito della camera di consiglio. FISSA al 25 maggio 2023 la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare, (…)”.