Il Consiglio di Stato ha accolto – tramite ordinanza – l’istanza cautelare presentata da un concessionario di scommesse contro Mef e Adm in cui si chiedeva la riforma della sentenza del Tar Lazio con cui a luglio scorso era stata ritenuta legittima la richiesta di pagamento – a carico dei vari operatori del settore – di ulteriori 30 milioni a titolo di contributo “Salvasport”.

“Rilevato – spiegano i giudici – che l’art. 217, del d.l. n. 34/2020, per far fronte alla crisi economica sofferta dai soggetti operanti nel settore sportivo a seguito dell’adozione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha istituito il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”, le cui risorse sono specificatamente assegnate all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l’adozione di “misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo”; rilevato che per l’alimentazione di detto fondo è stato previsto il versamento, dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legge e sino al 31 dicembre 2021, di una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, e che lo stanziamento del fondo medesimo è stato determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e di 50 milioni di euro per l’anno 2021; considerato che la questione giuridica sulla quale si incentra la controversia è se, in sostanza, il summenzionato art. 217 possa essere letto e interpretato nel senso prospettato dall’Avvocatura generale dello Stato e accolto dalla sentenza impugnata, secondo cui il limite massimo allo stanziamento riguarda la sola parte di prelievo destinata ad alimentare il fondo, e non anche la misura massima del prelievo al quale sono assoggettati gli operatori economici che operano nel settore, la riscossione del quale continuerà a confluire nel bilancio dello Stato presso l’apposito stato di previsione istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze; ovvero se, al contrario, sulla base dell’opzione esegetica proposta dai ricorrenti, il limite allo stanziamento del fondo possa fungere da limite (implicito) al prelievo, sulla scorta del legame teleologico voluto dalla decretazione d’urgenza tra il prelievo forzoso e la ratio solidaristica alla base della sua stessa istituzione, ovverossia un tanto di quel basta a finanziare il fondo, sulla base della capienza massima stabilita e per le annualità espressamente previste (40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021); considerato che la detta capienza è stata pienamente raggiunta e che l’odierna controversia verte soltanto sulla debenza, o meno, dei versamenti ulteriori, per un importo complessivo di circa 30 milioni di euro da distribuire a carico degli operatori economici interessati, fra cui l’odierna parte appellante, e che nessun danno o pericolo di danno si produrrebbe quindi con riguardo alla specifica finalità di sostegno allo sport; ritenuto, dunque, che sussistono le condizioni per sospendere l’esecutività della sentenza appellata, anche avuto riguardo, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, sia all’interesse pubblico generale a che l’attività di riscossione sia esercitata entro un quadro di plausibile certezza, anche per evitare inutile dispendio di attività amministrativa nel caso si dovesse far poi luogo alle restituzioni, sia alla tutela dell’attività impresa, attesa l’ingente entità delle somme richieste e l’impatto che le stesse avrebbero sul bilancio delle società interessate, tra cui l’odierna appellante. Le spese della fase cautelare sono compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, accoglie l’istanza cautelare proposta con il ricorso n. 6861/2023 e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata. Fissa fin d’ora per il giorno 5 dicembre 2023, ore di rito, l’udienza pubblica per la
decisione definitiva della causa. Compensa le spese della fase cautelare”.

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