La Questura di Pistoia aveva respinto la domanda di rilascio di autorizzazione, ex art. 88 TULPS, per attività di raccolta scommesse, a fronte dell’istanza presentata da un operatore a seguito della stipula di contratto con un nuovo concessionario, contratto sottoscritto dopo il recesso unilaterale esercitato dal precedente concessionario.
Secondo la Questura: “l’istanza presentata [da parte ricorrente] è da considerarsi una nuova apertura poiché il precedente concessionario per cui in passato [parte ricorrente] aveva raccolto scommesse, (…) ha recesso il suo contratto (…)”; “la stipula di un contratto con altro concessionario non può essere ritenuta un mero rinnovo o subentro poiché è atto nuovo per cui la nuova istanza presentata [da parte ricorrente] prevede il rilascio di una licenza di P.S., per nuova attività di raccolta scommesse che permette, tra l’altro, anche l’istallazione di nuovi apparecchi AWP”; “con nota prot. 661 del 01.09.2022 la Polizia Municipale del Comune di Pistoia ha indicato i luoghi cd. “sensibili” – ex art. 4 della L.R. Toscana n. 57/2013, come introdotto da ultimo dalla L.R. Toscana n. 4/2018, dettato per le nuove aperture/installazioni – che sono presenti nel raggio di 500 m.(…).

L’operatore difeso dagli avvocati Alfonso Viscusi e Andrea Pontenani, e ad adiuvandum il nuovo concessionario difeso dallo Studio Legale Giacobbe Tariciotti Associati, è ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana che con sentenza ha disposto:

“(…) Ritenuto che sia fondato il primo motivo di ricorso, proposto in via principale rispetto alla seconda censura (con la quale è stata prospettata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 5, lett. “a”, L.R. Toscana n. 57/2013 ove questo fosse stato ritenuto ostativo all’annullamento dell’atto impugnato), per le ragioni che seguono:

  • a) la vicenda in esame scaturisce dal recesso unilaterale del XXX (primo concessionario), al quale ha fatto seguito il nuovo contratto con YYY (il nuovo concessionario);
  • b) il recesso unilaterale è ben diverso dalla rescissione e dalla risoluzione del contratto, che sono le due uniche ipotesi contemplate dal comma 5, lett. “a” dell’art. 4 L.R. Toscana n. 57/2013 ai fini dell’equiparazione della stipula di un nuovo contratto a una nuova installazione;
  • c) è altresì errato il segmento motivazionale secondo cui “non c’è stata neanche continuità nell’attività (…) poiché la stessa è cessata in data (…) e il nuovo contratto è stato stipulato in data (…)”, considerato che il recesso di XXX (…) avrebbe avuto effetto al 60entismo giorno da quella data, quindi a partire dal (…), giorno dopo il quale decorreva, (…) 2022, il nuovo contratto con YYY;
  • d) da ultimo, non risulta che la P.A. abbia appurato che, per effetto del nuovo contratto, vi sia stato un aumento quantitativo o qualitativo dell’offerta di gioco sul territorio.

  • 5) Ritenuto quindi di accogliere il ricorso e, per l’effetto, di annullare il provvedimento impugnato.
    6) Ritenuto di compensare le spese di lite tra tutte le parti, considerata la peculiarità delle questioni esaminate.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato”.

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