Dopo sei anni dalla presentazione dei ricorsi il Tribunale Amministrativo Regione si è pronunciato sui ricorsi presentati da diversi operatori di gioco contro il regolamento sul gioco d’azzardo approvato contro l’ordinanza sindacale del 2017 che introdusse nuove regole in materia.

Il Tar ha respinto i ricorsi ritenendo che ” i provvedimenti impugnati si pongono come necessario bilanciamento tra tutela della sicurezza, tutela della salute e interesse all’attività economica, laddove la maggior parte delle censure delle ricorrenti sono frutto di mere considerazioni soggettive dal momento proprio le modalità scelte con gli atti impugnati per la tutela dei contrapposti interessi in gioco costituiscono la miglior riprova del bilanciamento operato tra gli stessi, non essendo stata interdetta in modo assoluto l’attività economica, ma piuttosto non irragionevolmente limitata per tutelare la salute pubblica; del resto secondo la stessa previsione dell’invocato art. 41 Cost. la libertà di impresa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o non può arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Le numerose censure sono quindi infondate in ragione dell’essere tutte imperniate sulla sproporzione di misure che, in concreto, risultano ragionevoli sia sul piano della legittimità che sotto quello costituzionale della tutela del diritto alla salute pubblica.

Peraltro, l’entrata in vigore nel 2020 di specifica normativa regionale rende di fatto priva di interesse l’odierna impugnativa, come dimostrato dalla circostanza che nessuna delle società ricorrenti ha svolto attività processuale da ben sei anni e una di esse (ma potrebbero essere molte di più) è anche fallita.”

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