La sanzione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad una sala scommesse del milanese è stata annullata dopo che il giudice del Tribunale Civile del capoluogo ha accolto il ricorso del titolare dell’attività. Il giudice ha ritenuto l’atto gravemente errato e lacunoso.

Dall’esame della documentazione in atti, il Tribunale ha ritenuto che non può ritenersi immediata la
contestazione effettuata all’esito del sopralluogo perché alla sola presenza di un dipendente, quindi, senza alcun titolo per ricevere la formale contestazione.

Pertanto, l’ente avrebbe dovuto procedere con la notifica tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Tale notificazione è stata effettuata a mani presso la Stazione dei Carabinieri che avevano rilevato la violazione ed è irrilevante il fatto che non sia stata notificata anche al secondo legale rappresentate, essendo sufficiente che latto sia portato a conoscenza di uno solo di essi.
Il tribunale evidenzia che “nel sistema della L. 689/1981 è sempre la persona fisica che può essere soggetto attivo dell’illecito amministrativo e responsabile diretto della sanzione. L’obbligazione solidale della persona giuridica prevista è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale. Nel caso di specie, in violazione della citata normativa, l’ordinanza avversata indica quale trasgressore la società e come obbligato in solido il legale rappresentante: tale inversione non è meramente formale, ma viola nella sostanza i principi della L. 689/1981”.
In secondo luogo, ritiene il Tribunale che “nessuna rilevanza possa essere attribuita alla pec di rettifica, la quale, inviata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al solo indirizzo pec della società, seppur indirizzata al legale rappresentante, non è idonea a sanare la mancanza di elementi essenziali del verbale (e cioè il riferimento all’autorità competente e alle modalità di pagamento della sanzione in misura ridotta). Il giudice milanese ha aggiunto nella sentenza che “la violazione, quando è possibile deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento. Cosa che in questo caso non è avvenuta.

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