La Corte di Cassazione, 7a Sezione Penale, si รจ espressa nel merito della richiesta di annullamento della sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha condannato il titolare di un centro scommesse privo di licenza.

La Cassazione ha evidenziato che โ€œpoichรฉ le autorizzazioni di polizia sono rilasciate unicamente il titolare della concessione, eventuali irregolaritร  commesse nell’ambito della procedura di rilascio di quest’ultime inficerebbe anche quelle volte al rilascio dell’autorizzazione di Polizia, la cui mancanza non potrebbe perciรฒ essere addebitata a soggetti che non siano riusciti ad ottenerla per il fatto che rilascia di detta autorizzazione presuppone l’attribuzione di una concessione, di cui detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto dell’unione.

Ne consegue che, in mancanza della concessione della licenza, per escludere la configurabilitร  della fattispecie incriminatrice, occorre la dimostrazione che l’operatore estero non abbia potuto ottenere le necessarie concessioni autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 3, n. 40865 del 20/09/2012, Majorana, Rv 253367) per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell’operatore comunitario.

In questa ipotesi il giudice nazionale, a seguito della vincolante interpretazione data dalle norme del trattato della Corte di giustizia, dovrร  disapplicare la normativa interna per contrasto con quella comunitaria e ritenere che non integra reato di cui all’art. 4 la raccolta di scommesse, in assenza di licenza, da parte di un soggetto che opera in Italia per conto dell’operatore straniero, la cui concessione sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e la mancata partecipazione a causa della non conformitร , nell’interpretazione della Corte di giustizia, del regime concessorio interno con gli articoli 43 e 49 del trattato CE (Sez. 3, n. 14991 del 25/03/2015, Arcieri, Rv 263115; Sez. 3, n. 12335 del 7/0172014, Ciardo, Corte di Cassazione – copia non ufficiale 259293; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrella, Rv 260944; Sez. 3, n. 28413 del 10/07/2012, Cifone, Rv 253241).

Nel caso in esame, al Caruso era stata negata l’autorizzazione ex art. 88 Tulps poichรฉ l’operatore straniero (Betsolution4u) non era munito di concessione. La non manifesta infondatezza del motivo consente il rilievo della prescrizione del reato maturata nelle more del giudizio di legittimitร  al 16 novembre 2022.โ€

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