Lo Studio Legale Di Meo di Avellino ha seguito una singolare vicenda che ha coinvolto il titolare una sala slot e VLT ed un suo dipendente, ed insieme a loro un cliente.

In occasione di un controllo amministrativo allโ€™interno dellโ€™esercizio, i funzionari di ADM (Agenzie delle Dogane e dei Monopoli) non riscontravano irregolaritร  alcuna, tanto che veniva redatto verbale completamente negativo. Tuttavia, in prossimitร  della conclusione delle operazioni, si avvedevano del fatto che un dipendente, su richiesta di un cliente, forniva a questโ€™ultimo una tessera sanitaria, in quanto sprovvisto della sua, per poter accedere allโ€™utilizzo della VLT. La circostanza suscitava lโ€™attenzione dei funzionari di ADM, che quindi trovavano riposte in alcuni cassetti altre cinque tessere sanitarie, lasciate nel locale dai clienti distratti e raccolte dal personale.

Ne nasceva lโ€™avvio di un procedimento penale a carico del cliente, che veniva accusato del reato di cui allโ€™art. 494 c.p. (sostituzione di persona), per aver utilizzato una tessera sanitaria altrui, in concorso con il dipendente dellโ€™esercizio e con il titolare dello stesso.

Lโ€™Avv. Ferdinando G. Di Meo, assunta la difesa del titolare dellโ€™esercizio e del dipendente ivi preposto, formulava  al Tribunale di Avellino istanza di riesame contro il provvedimento di sequestro delle tessere sanitarie in questione, che tuttavia veniva rigettata in quanto il Tribunale riteneva che non vi fosse legittimazione ad impugnare, non essendo, nรฉ il titolare dellโ€™esercizio nรฉ il dipendente, titolari delle tessere sanitarie.

Per altro, le medesime argomentazioni contenute nella richiesta di riesame, venivano ribadite dallโ€™Avv. Di Meo in sede di interlocuzione con la Procura della Repubblica, alla quale, sostanzialmente, venivano proposte, con delle memorie, argomentazioni piรน che solide che ben avrebbero potuto condurre ad archiviare la vicenda.

In estrema sintesi, tralasciando le questioni e le problematiche di natura strettamente processuale, che pure erano state sollevate, nel merito della vicenda si era osservato che la tessera sanitaria non รจ un documento di riconoscimento e che per lโ€™utilizzo delle VLT, ossia le videolottery, la tessera sanitaria ha, nรฉ piรน nรฉ meno, la stessa funzione che ha per lโ€™acquisto dei tabacchi nei distributori automatici.

Il distributore, infatti, esattamente come la VLT, richiede lโ€™inserimento della tessera sanitaria al solo scopo di verificare meccanicamente la maggiore etร  del cliente o utente, che in caso contrario non puรฒ acquistare le sigarette, cosรฌ come non puรฒ utilizzare la VLT.

La macchina, tuttavia, non acquisisce, non conserva e non tratta dati personali, e, conseguentemente, ove la persona che materialmente utilizza la tessera sanitaria fosse per avventura una persona diversa dal titolare della stessa, questโ€™ultima non subisce alcun tipo di danno, non soffre di alcuna lesione dei suoi diritti od interessi, e nessuna fattispecie di reato od illecito amministrativo puรฒ configurarsi.

Ciรฒ, naturalmente, a condizione che lโ€™utilizzatore sia effettivamente maggiorenne, posto che in caso contrario scatterebbero le sanzioni derivanti dal consentire lโ€™accesso al gioco a minori, e, a quel punto, potrebbe ipotizzarsi anche un illecito penale, perchรฉ di fatto lโ€™utilizzatore si attribuirebbe una qualitร  che non ha, ossia la maggiore etร .

Del resto, se si opinasse diversamente, sarebbe sufficiente che quando si utilizza un distributore automatico di sigarette, se per caso si chiede in prestito la tessera sanitaria ad un amico o familiare, magari perchรฉ la propria non funziona o perchรฉ in quel momento non la si ha con sรฉ, nel momento in cui si inserisce la tessera sanitaria, se per caso nei paraggi si aggirasse un esponente delle forze dellโ€™ordine, incredibilmente si rischierebbe di finirebbe sotto processo.

Per altro, le argomentazioni espresse, unitamente ad altre articolate considerazioni, non sembravano inizialmente convincere gli organi inquirenti, che nel corso delle indagini procedevano ad assumere sommarie informazioni nei confronti dei titolari delle tessere sanitarie ritrovate nella sala slot e VLT, i quali tuttavia confermavano puntualmente di averle effettivamente smarrite, lasciandole sbadatamente sulle VLT o comunque allโ€™interno del locale.

Al termine delle indagini, da ultimo, la stessa Procura della Repubblica di Avellino ha tuttavia avanzato richiesta di archiviazione, evidenziando, appunto, che le tessere sanitarie erano state semplicemente smarrite, e che comunque la tessera sanitaria non รจ un documento di riconoscimento.

A sua volta, il GIP presso il Tribunale di Avellino ha accolto la richiesta di archiviazione, sulla base del rilievo che le circostanze non consentono di ritenere che vi sia stata induzione in errore, cosรฌ come richiesto dallโ€™art. 494 c.p., e che, per altro verso, non vi รจ prova che le tessere sanitarie  ritrovate siano state utilizzate da soggetti diversi dai titolari.

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