La Corte d’Appello civile di Palermo, con Sentenza depositata il 5 aprile 2023, ha respinto l’impugnazione dei Monopoli di Stato, rappresentati dall’Avvocatura dello Stato di Palermo, ed ha confermato la Sentenza di primo grado, resa dal Tribunale di Agrigento, con cui era stata annullata  sanzione amministrativa di euro 16.000 con chiusura esercizio, inflitta ad un esercente presso il quale erano installati apparecchi da intrattenimento, ritenuti illeciti in sede di accertamento da parte di personale dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM).

Il ricorso, discusso sia in primo grado, che in appello dal difensore dell’esercente avv. Marco Ripamonti, si è basato su una serie di argomenti, tra cui l’insufficienza, ai fini della motivazione del provvedimento di ingiunzione, delle valutazioni di non conformità degli apparecchi alla normativa di cui all’art.110 Tulps da parte degli operanti, valutazioni che, secondo la tesi difensiva, sono sottratte dal valore di atto facente pubblica fede, trattandosi di giudizi meramente soggettivi espressi dai verbalizzanti, privi di valore probatorio, soprattutto laddove si definiscano i congegni “tipo slot”.

A sostegno di tale argomento la difesa, in primo grado, aveva anche dedotto come l’erroneità delle valutazioni espresse dagli operanti in sede di sopralluogo fosse confermata in sede di successive operazioni, svolte sempre da ADM, volte a rilevare i dati di raccolta del gioco ai fini della esazione dell’imposta unica, atteso che in quella sede era stato constatato che non si trattasse di apparecchi da intrattenimento, bensì di semplici computer.

Il Tribunale di Agrigento aveva accolto il ricorso dell’esercente. Tuttavia, la Sentenza veniva impugnata dall’Avvocatura di Stato dinanzi alla Corte d’Appello di Palermo, che all’esito della discussione orale ha respinto l’appello dell’Avvocatura di Stato, condannando ADM alle spese del doppio grado di giudizio.

Sul punto così testualmente la Sentenza della Corte d’Appello di Palermo: “Secondo costante indirizzo della Suprema Corte, “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (Cass. 23800/2014). Nel caso di specie, il verbale redatto in seguito al sopralluogo del 1 luglio 2016, come già evidenziato dal primo giudice, non riporta una descrizione specifica degli apparecchi ritenuti illecitamente detenuti.. , ma esclusivamente una valutazione dei predetti compiuta dai verbalizzanti, risultata poi decisamente erronea, come rilevato da parte appellata. Invero, malgrado l’immediata contestazione dell’esercente che aveva dichiarato (cfr, verbale di sequestro) che i detti apparecchi non appartenevano a quelli di cui all’art. 110 TULPS, i verbalizzanti, senza alcuna descrizione né dell’apparecchio né della sua modalità di utilizzo, si sono limitati a riportare che erano “tipo slot” e che non erano corrispondenti alle caratteristiche legali senza specificare perché, così compiendo una valutazione che come tale non ha alcuna valenza di prova. E che quanto indicato a verbale fosse una mera immediata personale valutazione dell’apparecchio risulta evidente dall’ulteriore verifica eseguita, il successivo 6 dicembre 2016 (cfr. processo verbale di constatazione prodotto dall’Avvocatura), dal personale della stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Sicilia, per l’accertamento tributario del Prelievo Unico Erariale (PREU) da compiersi, in tesi, mediante la lettura dei contatori di gioco dei quattro apparecchi oggetto di sequestro. In quella sede, infatti, i verbalizzanti hanno dato atto che “la lettura dei dati non veniva eseguita in quanto gli apparecchi sottoposti a sequestro sono in realtà apparecchiature con offerta di giochi promozionali di cui al D.Lgs. n. 70/2003 che, attraverso la connessione telematica al web, consentono all’utente di effettuare giochi a distanza in modalità on line, anche se a fini promozionali”; hanno specificato che non erano da considerare come apparecchi “appartenenti all’art. 110 comma 6 lett. a) del TULPS, trattandosi di Totem con giochi promozionali”; ed infine rilevato che al loro interno non vi erano gli “hopper”, così da doversi escludere che consentivano vincite “in denaro” come invece contestato con l’ordinanza per cui è causa. In conclusione, va quindi ribadito che l’Agenzia non ha dato prova della sussistenza degli elementi costituitivi della fattispecie contestata  e che dalla documentazione dalla medesima prodotta si evince, di contro, che gli apparecchi sequestrati non erano riconducibili a “slot” e non consentivano vincite in denaro, come comprovato dall’esito negativo dell’accertamento compiuto ai fini fiscali“.

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