Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di un operatore di gioco contro la pronuncia del Tar sul diniego all’apertura di una sala Vlt. I giudici hanno osservato che “dall’art. 1, comma 2, della l.r. n. 17/2012 stabilisce, con formulazione elastica, che l’autorizzazione per l’esercizio delle sale da gioco non può essere concessa nel caso di ubicazione in un raggio di 300 metri, non solo di “istituti scolastici di qualsiasi grado”, ma anche di “altri istituti frequentati principalmente da giovani”:

La causa trae origine dal fatto che a una preventiva richiesta di informazioni il Comune non aveva compreso un istituto che si era poi rilevato determinante per il diniego della licenza.

Il Comune di La Spezia nel caso specifico ha rilevato la presenza di un istituto dove sono erogati corsi di formazione professionale frequentati da circa 120 giovani in età compresa tra i 14 e i 18 anni, che, terminate le scuole medie inferiori, hanno preferito completare l’obbligo di istruzione stabilito dalla legge, iscrivendosi a detta scuola di formazione professionale, nelle vicinanze del luogo scelto per la sala.

Il CDS ha ritenuto l’istituto “assimilabile agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado per cui la pretesa di parte appellante di escludere l’istituto de quo dai luoghi considerati sensibili ex l.r. 17/2012 determinerebbe un’illogica ed ingiustificata disparità di trattamento tra gli allievi del XXX e gli altri giovani che hanno optato per un istituto secondario di secondo grado.

Né alcun rilievo può avere la mancata rilevazione della presenza di detto “luogo sensibile” nel riscontro dato dal Comune di La Spezia alle richieste di informazioni dell’operatore , che non si ponevano all’interno di alcun iter procedimentale, rispondendo – a titolo di cortesia – a una puntuale richiesta di parte ricorrente circa l’effettiva distanza tra i locali in cui intendeva avviare l’attività e l’edificio di S. Maria Ausiliatrice, evidenziando altresì un ulteriore e prossimo luogo di culto, situato comunque a opportuna distanza. Dette richieste di informazioni, in quanto non inserite nell’ambito del procedimento di richiesta della licenza ex art. 86 del TULPS, non possono pertanto avere alcuna rilevanza né a fini caducatori, né a fini risarcitori”.

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