Il TAR Emilia Romagna, con ordinanza del 22 febbraio, ha disposto il rinvio della trattazione del merito della causa intentata da una sala giochi contro il Comune di Fidenza (PR) per l’ordinanza mediante la quale il Dirigente del Comune di Fidenza – Sportello Unico Attività Produttive ha disposto la chiusura definitiva dell’attività.

“Con decreto presidenziale n. 151 del 19 luglio 2023, questo Tribunale ha accolto l’istanza di misure cautelari provvisorie, così motivando «considerato che, in ragione degli effetti che si determinerebbero medio tempore, emerge una situazione di estrema gravità ed urgenza tale da richiedere la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato; Ritenuto che, naturalmente, resta impregiudicata ogni statuizione sui profili di rito e di merito del ricorso, da rinviare alla trattazione collegiale»;

– con ordinanza collegiale n. 166 del 31 agosto 2023, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, consolidando gli effetti del decreto presidenziale, ritenendo sussistente «il periculum in mora derivante dal grave pregiudizio che la ricorrente subirebbe dall’immediata esecuzione dell’ordinanza di chiusura» e ha fissato per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 21 febbraio 2024, valutando peraltro che la definizione della controversia in esame non potesse prescindere da quella del ricorso in appello pendente, riguardante gli atti presupposti rispetto all’ordinanza di chiusura impugnata;

Preso atto dell’istanza di rinvio formulata dalla Regione Emilia-Romagna, con deposito del 19 gennaio 2024 (cui ha aderito la società ricorrente in data 22 gennaio 2024, mentre il Comune di Fidenza si è limitato a non opporsi a tale eventualità), motivata in ragione del fatto che nel giudizio pendente avanti al Consiglio di Stato l’udienza di trattazione del merito è stata fissata per il giorno 27 marzo 2024;

Ritenuta la sussistenza, nella fattispecie, di un caso eccezionale in presenza del quale disporre il rinvio della trattazione della causa ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis, cod. proc. amm., atteso che la definizione della controversia oggetto del giudizio di appello, riguardante gli atti presupposti rispetto all’ordinanza di chiusura in questa sede impugnata, si presenta idonea ad incidere sugli esiti del presente giudizio, così come già rilevato in sede cautelare”.

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