Il Tribunale di Cosenza ha disposto l’annullamento della sanzione di 20.000 euro nei confronti del titolare di una impresa che opera nella gestione di slot per l’installazione di apparecchi da gioco irregolari di tipo totem all’interno di un esercizio commerciale.

La vicenda si riferisce alla contestata violazione che sanziona l’installazione di postazioni telematiche collegate alla rete internet, tramite le quali si sarebbe potuto raggiungere il portale web dotato tra l’altro di giochi promozionali.
In particolare, la contestazione è stata elevata nei confronti del ttolare dell’esercizio commerciale , quale esercente dell’attività commerciale all’interno della quale, a seguito di attività di controllo, personale della Guardia di Finanza , aveva rinvenuto,nel 2016, tre apparecchi denominati
“Totem” ed estesa al titolare di una azienda, qualificato come proprietario degli apparecchi.

Per il giudice del Tribunale calabrese a fronte delle emergenze istruttorie ed a prescindere da ogni
accertamento e valutazione circa la conformità dei tre totem alle disposizioni normative che regolano le attività di giochi e scommesse, deve ritenersi, con efficacia assorbente di ogni altro motivo di opposizione, che l’ADM non ha fornito la prova, che su di essa incombeva, della responsabilità dell’opponente per le contestate violazioni non essendo state dimostrate né la proprietà delle apparecchiature in capo all’imprenditore né l’installazione e/o gestione delle stesse da parte dell’opponente.
Va, infatti, ribadito che l’art. 23 ult. co. della Legge n. 689/1981 prevede l’accoglimento
dell’opposizione “quando non ci sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente” che
devono essere fornite dall’Autorità amministrativa che irroga la sanzione.

Nello specifico la contestazione si basava sulle dichiarazioni rese dalla titolare del bar che aveva fatto riferimento al titolare dell’impresa di gestione.

Dall’istruttoria è invece emerso che a fare installare i totem era stato un altro soggetto il quale, sentito come teste, aveva espressamente riferito che le postazioni web erano di sua proprietà e che era stato lui a farle installare mentre la ditta , che aveva nel bar alcune slot, si occupava della manutenzione delle sue macchinette poiché lui era spesso all’estero per “incrementare questa attività”. Il teste ha più nello specifico riferito che egli aveva personalmente installato gli apparecchi di concerto e con l’aiuto del fratello della esarcente, estranea a tali attività occupandosi prevalentemente del bar. Infine, il testimone aveva dichiarato che l’imprenditore gli aveva “chiesto rassicurazioni sulla legalità delle attività svolte con” i tre totem “perché essendoci pure le sue slot vicino temeva che potessero attribuire a lui anche la proprietà e la disponibilità dei totem”.

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