Con Sentenza  del 20 Dicembre 2023, la Corte d’Appello di Milano ha riformato la Sentenza di primo grado del Tribunale di Sondrio ed ha annullato sanzione amministrativa inflitta ad un produttore – distributore di AWP, cui era stata contestata la non conformità alle regole tecniche di apparecchio comma 6 trovato in funzione, nonostante il mancato collegamento in rete. Ad avviso di ADM il il fatto che l’apparecchio non fosse andato in blocco, pure in difetto di connessione e nonostante lo scollegamento di protraesse da diverso tempo, sarebbe stato indice di non conformità della scheda sotto il profilo della inefficacia di sistemi antimanomissione.

La Ditta sanzionata, assistita dallo Studio Legale degli avvocati Marco e Riccardo Ripamonti, ha sostenuto la propria estraneità al fatto, non potendosi escludere che il funzionamento fosse stato indotto da espedienti tecnici fraudolenti, installati successivamente alla installazione,  suscettibili di eludere i dispositivi di inibizione.

La difesa ha così contestato il “salto logico” dell’Agenzia, secondo cui il funzionamento in difetto di collegamento possa essere attribuito automaticamente ad una non conformità imputabile al produttore della scheda. 

In primo grado il Tribunale di Sondrio aveva condiviso l’orientamento di ADM ma la Corte d’Appello di Milano non è stata dello stesso avviso ed ha accolto le tesi della difesa del produttore. 

Così testualmente la Sentenza della Corte d’Appello: “E’ incontroverso che l’appellante, nella sua qualità di produttore, non possa rispondere di tale condotta, poiché non ha il controllo in relazione alle modalità di installazione e gestione degli apparecchi (cfr., le testuali considerazioni dell’appellata Agenzia, secondo cui: “egli correttamente sostiene che responsabili del collegamento siano il concessionario che gestisce la rete, il gestore che ne è la longa manus e l’esercente che, con l’installazione degli apparecchi nel suo locale, assume precisi obblighi contrattuali in merito al collegamento stesso”).  Ai fini della responsabilità dell’appellante, dovrebbe essere fornita la prova, nel caso di specie carente -come dal medesimo censurato- che il funzionamento dell’apparecchio privo di collegamento alla rete fosse addebitabile all’appellante e non piuttosto all’ installazione abusiva di dispositivi idonei ad alterarne il funzionamento. L’appellante ha prodotto in appello un nuovo documento volto a dimostrare il possibile funzionamento degli apparecchi da intrattenimento, pur senza collegamento alla rete telematica, per effetto di condotte non imputabili al produttore, che li ha realizzati conformemente alle prescrizione di legge. Come noto, nel rito del lavoro,  in deroga al generale divieto dei nova in appello, è possibile l’ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche di ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, facendosi riferimento per “indispensabilità” delle nuove prove ad una loro “influenza causale più incisiva” rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto “rilevanti”, ovvero a prove che sono idonee a fornire un contributo decisivo all’accertamento della verità materiale per essere dotate di un grado di decisività e certezza, tale che, da sole considerate, e quindi a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini, conducano ad un esito “necessario” della controversia (cfr. Cass.  26257 del 2021, Cass. n. 1333 del 2012).  Nel caso in esame, essendo l’appellata gravata dall’onere di fornire la prova dell’imputabilità al produttore della mancanza del funzionamento dell’apparecchio da intrattenimento privo del collegamento alla rete telematica, il detto documento non è indispensabile al fine della presente decisione. In mancanza di prova dell’imputabilità al produttore della condotta, consistente nel funzionamento degli apparecchi in assenza di collegamento alla rete telematica, l’ordinanza ingiunzione va quindi annullata“. 

L’avv.Marco Ripamonti ha così commentato: “Sentenza giusta e corretta. L’argomento relativo all’efficacia, o meno, dei sistemi antimanomissione è caratterizzato da diverse sfaccettature e va affrontato con riferimento sia  alle fase di omologa del prodotto che a quella della installazione. Non è detto che se una AWP raccolga senza connessione in rete automaticamente ciò sia attribuibile alla fase di produzione della scheda o assemblaggio dell’apparecchio. Vi sono profili tecnici molto complessi in ordine ai quali mi sono consultato con chi ritengo uno dei  massimi esperti della materia, l’ing. Eugenio Bernardi, che ringrazio per i suggerimenti preziosi che mi ha, come sempre, fornito“.

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