Il Consiglio di Stato, con sentenza del 19 febbraio, ha respinto il ricorso di un imprenditore contro la pronuncia del Tar in materia di limitazioni orarie al funzionamento delle slot.

Con provvedimento del 15 ottobre 2014 il Comune di Milano ha disposto che l’attività di raccolta delle giocate tramite apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) fosse consentita esclusivamente dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 18:00 alle ore 23:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

Con ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia il totolare di una attività di una sala pubblica da gioco ubicata a Milano, ha impugnato il predetto provvedimento, deducendo:

– la non riconducibilità delle disposte limitazioni orarie al potere di cui all’art. 50, comma 7, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

– la carenza di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato;

– la violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.

Con sentenza n. 550 del 13 marzo 2019 il T.a.r. per la Lombardia, dopo aver rilevato l’inammissibilità per carenza d’interesse del ricorso proposto ha rigettato il ricorso proposto.

L’imprenditore si è rivolto al Consiglio di Stato.

Per il CDS “in tema di provvedimenti limitativi degli orari di apertura delle sale da gioco, finalizzati al contrasto e alla prevenzione della ludopatia, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato la necessarietà di un’adeguata istruttoria fondata su una concreta analisi della diffusione del fenomeno ludopatico nell’ambito territoriale di riferimento.

Nel caso in esame, l’adeguatezza dell’istruttoria condotta dal Comune di Milano nell’emanazione del provvedimento impugnato emerge dalla motivazione dello stesso laddove si fa espresso riferimento ai dati dei SerT [«Dato atto che, nei SerT (Servizi per le Tossicodipendenze) del Dipartimento Dipendenze della ASL di Milano, le persone affette da patologia da gioco d’azzardo sono quasi trecento, con un aumento 40% in ognuno degli ultimi tre anni stimando in 2.500 1e persone che avrebbero bisogno di cure»], ripresi nella relazione della Regione Lombardia, Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato su «Il gioco d’azzardo patologico. Analisi delle attività svolte dai SER.T nel corso del 2013», da cui si risulta un notevole incremento del numero di pazienti trattati per ludopatia tra gli anni 2010 e 2013, nella specifica area di Milano .

Sull’adeguatezza dell’istruttoria condotta dall’amministrazione meneghina, del resto, si era già pronunciato lo stesso T.A.R. per la Lombardia nella sentenza 8 luglio 2015, n. 1568, esaminando analoga censura allo stesso provvedimento oggetto del giudizio (sentenza passata in giudicato in seguito al decreto del Presidente di questa Sezione, 11 novembre 2021, n. 2011, che ha dichiarato estinto l’appello per perenzione).

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