Il Consiglio di Stato ha respinto con due pronunce di analogo tenore il ricorso di un noto concessionario di gioco pubblico contro la provincia di Bolzano per l’annullamento della sentenza del Tar in materia di distanziometro.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che “il quadro normativo e giurisprudenziale consente espressamente alle Regioni d’intervenire prevedendo distanze minime dai luoghi sensibili per l’esercizio delle attività legate ai giochi leciti, anche individuando luoghi diversi da quelli indicati dal d.l. n. 158 del 2012, come convertito.

L’individuazione di luoghi sensibili, nei limiti della non irragionevolezza, non possono non rientrare nella discrezionalità del legislatore, le cui valutazioni ben potrebbero, ad esempio, essere legate alla specifica conformazione territoriale. Non a caso, la sentenza della Corte Costituzionale in discorso ha osservato che le scelte regionali sul punto sono state assai diversificate e solo per alcuni luoghi si riscontra un costante inserimento nell’elenco, mentre non sono infrequenti valutazioni specifiche di singole Regioni (si pensi alle stazioni bus o ferroviarie).”

Nel caso specifico hanno “finalità pubbliche essendo strutture socio sanitarie psichiatriche destinate a persone in situazione di handicap o disagio fisico”.

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