Stop Imu. Il decreto e’ in vigore. Ok a sanatoria contenzioso slot

(Jamma)Dopo la firma del Presidente della Repubblica, è già in vigore il controverso Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 «Disposizioni urgenti in materia di Imu, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonchè di Cig e di trattamenti pensionistici», tempestivamente pubblicatosulla «Gazzetta Ufficiale» n. 204/2013 di oggi.

 

Come annunciato ieri da Palazzo Chigi, nella versione definitiva dei 16 articoli che compongono il provvedimento non compare la deducibilità dell’Imu al 50% ai fini Ires e Irpef per gli immobili strumentali delle imprese e il ripristino parziale dell’imponibilità ai fini Irpef dei redditi derivanti dalle case sfitte e dai redditi dominicali dei terreni non affittati.

Tra le novità in extremis del provvedimento rispetto alla bozza approvata dal Consiglio dei ministri di mercoledì spunta una clusola di salvaguardia disciplinata dell’articolo 15: nel caso in cui le coperture previste in relazione al maggior gettito Iva che dovrebbe scaturire dai pagamenti dei debiti alle imprese dalla Pa e dalla sanatoria sul contenzioso sulle slot machine – non dovveso essere sufficienti, il Governo è autorizzato ad aumentare l’importo degli acconti Ires e Irap e delle accise per complessivi 1,5 miliardi di euro.

A novembre possibili aumenti degli acconti Ires ed Irap e delle accise
Il ministero dell’Economia terrà quindi d’occhio, in particolare, il gettito Iva: «Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il mese di novembre 2013, stabilisce l’aumento della misura degli acconti ai fini dell’Ires e dell’Irap, e l’aumento delle accise.
Art. 14(Definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile)
1. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all’effettiva riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo grado, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano anche nei giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell’evento dannoso nonché a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la richiesta di definizione sia presentata conformemente a quanto disposto nel comma 2.

2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l’udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d’appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013.

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