“Lo schema di decreto delegato, fin dall’elencazione dei principi fondamentali da osservare nell’esercizio del gioco pubblico, contenuti all’articolo 3, cita espressamente lo “sviluppo del gioco sicuro, volto ad assicurare la tutela del giocatore, specie se appartenente a fasce deboli, sia dal punto di vista della salute sia da quello dell’ordine pubblico e della sicurezza rispetto a fenomeni criminali”, nonché la “promozione del gioco responsabile, diretto a evitare forme anomale o distorte delle giocate o comunque suscettibili di generare dipendenza patologica nel giocatore”. Entrambi i principi spingono sull’esigenza e sull’obbligo che il gioco pubblico in Italia assicuri la tutela del giocatore dal punto di vista della salute ed eviti anomalie e distorsioni suscettibili di generare dipendenza patologica. Non si possono avere indicazioni di principio più chiare e univoche: il gioco deve essere sicuro, non solo passivamente, con l’imposizione di limiti, esclusioni, divieti ma, anzi, proattivamente assicurando, con tutti i mezzi, la tutela del giocatore dai rischi del gioco patologico. Tale concetto è rafforzato dal successivo principio che impone il divieto di giochi che siano suscettibili di creare dipendenza patologica. Si tratta, a ben vedere, di impegni assoluti che intendono garantire un gioco che in alcun modo produca dipendenza patologica, sottolineandone, anzi, i rischi e la necessità di aumentare la tutela della salute. Tale principio, nel provvedimento, si fa regola e direttiva precisa in più parti: ad esempio, quando, fin dal momento di presentazione della domanda di gara per il rilascio delle concessioni, si richiede, all’articolo 6, comma 6, lett. e), l’assunzione dell’obbligo di adozione e messa a disposizione dei meccanismi di tutela e protezione del giocatore. Quando, all’articolo 14, si scrive a chiare lettere che “Obiettivo primario della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia è quello di perseguire piena e affidabile protezione della salute del giocatore attraverso misure idonee a prevenire ogni modalità di gioco che possa generare disturbi patologici del comportamento o forme di ludopatia” e che a tal fine lo svolgimento del gioco, in funzione di tutela della salute dovrà essere supportato “da idonei strumenti di tecnologia avanzata, con particolare riguardo anche agli strumenti dell’intelligenza artificiale”. O ancora quando istituisce una Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia con lo scopo di monitorare l’andamento delle attività di gioco e i loro effetti sulla salute dei giocatori, nonché di proporre al Governo misure ed interventi idonei allo scopo di contrastare lo sviluppo di ludopatia. Tale Consulta si pone non in sostituzione dell’Osservatorio sul gioco d’azzardo patologico, operante presso il Ministero della Salute ma lo affianca, avendo componenti, competenze e funzioni diverse. Le misure di prevenzione e riduzione del rischio elencate, in parte tecnologiche, in parte amministrative saranno sviluppate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei successivi provvedimenti attuativi rivolti ai concessionari e saranno sottoposte a monitoraggio e controllo proprio dalla Consulta, ferme restando le competenze dell’Osservatorio. In tal senso è illuminante il successivo articolo 15 dello schema di decreto delegato che, senza alcun tipo di fraintendimento, detta ben 8 criteri a cui dovranno adeguarsi i sistemi di gioco dei concessionari finalizzati alla tutela e alla protezione del giocatore dal gioco patologico.

Si tratta di:

  • misure di autolimitazione al gioco in termini di tempo, spesa e perdita di denaro;
  • limitazioni, basate sugli importi depositati sul conto di gioco, secondo l’età del giocatore e i suoi comportamenti di gioco, secondo le migliori pratiche internazionali di settore;
  • messaggi automatici durante il gioco che richiamino l’attenzione del giocatore sul tempo passato nel gioco su quanto si è speso e sul superamento dei limiti preimpostati;
  • obbligo di avere nei siti di gioco contenuti obbligatori di informazione sul gioco problematico e sugli strumenti offerti di prevenzione e supporto;
  • strumenti di autoesclusione dal gioco, temporaneo o anche definitivo;
  • attivazione di canali di contatto ed assistenza a disposizione dei giocatori, nonché formazione obbligatoria degli operatori dei call center di contatto con i giocatori;
  • monitoraggio dei livelli di rischio associati ai singoli giochi;
  • presenza di strumenti idonei a consentire al concessionario un maggiore controllo sul grado di partecipazione al gioco dei giocatori più esposti al rischio di gioco patologico.

Misure nelle quali appare evidente l’attenzione riposta dal Governo nella tutela dei giocatori dal rischio di gioco d’azzardo patologico, con strumenti all’avanguardia in Europa e tali da creare una rete di assistenza, protezione e salvaguardia. Misure non lasciate solo alle scelte del giocatore ma imposte dallo Stato e sui quali saranno effettuati specifici controlli. Parallelamente agli strumenti di riduzione del rischio da gioco patologico saranno mantenuti e rafforzati i controlli sul web per l’inibizione dei siti illegali e, per eliminare o quantomeno ridurre al massimo il rischio di accesso al gioco on line da parte dei minori, l’Agenzia implementerà un sistema di apertura e accesso ai conti di gioco e al gioco stesso tramite SPID o altro strumento di identificazione informatica a doppio fattore di sicurezza”.

E’ quanto si legge nella memoria rilasciata da ADM in seguito all’audizione del direttore generale, Roberto Alesse, sullo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza.

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