Evitare pratiche di de-risking ingiustificate e generalizzate, in linea con le linee guida dell’Eba. E’ quanto prevede un emendamento al dl Asset di Dario Damiani (FI) approvato, secondo quanto annuncia in una nota la sottosegretaria all’Economia Sandra Savino.

“Il fenomeno del de-risking – scrive nella nota Savino – ovvero la tendenza di alcune banche e altri prestatori di pagamento di interrompere o rifiutare relazioni contrattuali con soggetti potenzialmente esposti a rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, rappresenta una sfida rilevante per l’accesso al sistema finanziario. È un segnale estremamente positivo che la Commissione VIII del Senato abbia approvato poco fa l’emendamento, presentato dal Sen. Damiani, che interviene in questo ambito, proponendo significative modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”.

“L’approvazione di questo emendamento segna un passo in avanti verso una gestione dei rischi equilibrata, evitando pratiche di de-risking ingiustificate e generalizzate, in linea con le linee guida dell’Eba – sottolinea – La proposta introduce importanti modifiche, tra cui un nuovo comma 2-bis all’articolo 16 e una revisione del comma 3 dell’articolo 17, assicurando che le decisioni degli intermediari siano basate su informazioni aggiornate e non su pregiudizi o informazioni obsolete. L’approvazione della norma – prosegue Savino – riflette l’impegno del nostro Paese, portato avanti in sinergia con Banca d’Italia, Abi e il Dipartimento Tesoro, nel garantire che l’accesso ai servizi finanziari sia giusto e non discriminatorio, pur mantenendo rigorosi standard di prevenzione”.

“In particolare – spiega ancora Savino – il nuovo comma 2-bis all’articolo 16 serve a chiarire che i soggetti obbligati, nel definire le procedure di gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, non possono escludere in via preventiva e generalizzata di contrarre con specifiche categorie di clienti in ragione della loro esposizione potenzialmente elevata a tali rischi, come i richiedenti asilo, gli operatori del gioco legale o gli operatori compro oro. Questa previsione – conclude il Sottosegretario al MEF – previene ipotesi in cui la decisione di non aprire e/o terminare le relazioni contrattuali con intere categorie di soggetti discenda spesso da scelte assunte e formalizzate dagli intermediari nelle policy antiriciclaggio aziendali. Resta fermo che questa previsione non interferisce con gli eventuali vincoli, derivanti dallo statuto del soggetto obbligato, a contrattare con determinate categorie di operatori economici per motivi etici o di sostenibilità ambientale”.

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