“Il Capo III invece contiene un unico articolo concernente la disciplina dei giochi (art. 13). L’articolo 13, contenente i principi e i criteri direttivi in materia di giochi, conferma innanzitutto il modello organizzativo del sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio. Reca inoltre i princìpi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, con specifico riguardo, tra l’altro, alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco d’azzardo, alla dislocazione territoriale degli esercizi, ai requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti concessionari, alla crisi del rapporto concessorio, alla riserva statale nella organizzazione ed esercizio dei giochi, al prelievo erariale, alla partecipazione degli enti locali al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, alle regole di rilascio delle licenze, alla disciplina dei controlli e dell’accertamento dei tributi, alla qualificazione e alla responsabilità degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento. Nel corso dell’esame in sede referente sono stati introdotti due principi di delega: il primo volto a prevedere l’impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con l’esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili; il secondo contenente la previsione dell’accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d’azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione”. E’ quanto si legge nel dossier “Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale” relativo alla Delega fiscale, realizzato dal Servizio Studi della Camera.

All’interno del dossier, alla voce “Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite”, si legge inoltre quanto segue: “L’articolo 1, comma 1 del disegno di legge stabilisce che nell’esercizio della delega il governo si conformi tra l’altro ai princìpi costituzionali. All’articolo 13, comma 2, lettera g, si fa specifico riferimento al rispetto dell’articolo 23 della Costituzione (nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge) con riguardo alla imposizione tributaria sui giochi. La materia rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e) Cost. (sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie)”.

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