Si chiude con Sentenza del 31 marzo 2024 il primo grado della annosa vicenda giudiziaria avviata da una  giocatrice che, volendo riscuotere dal proprio concessionario il saldo del conto di gioco pari a circa 30.000 euro, dopo la sparizione del concessionario stesso, aveva scoperto che la fideiussione rilasciata era fasulla. La stessa giocatrice, con l’assistenza dello Studio degli avvocati Marco e Riccardo Ripamonti del Foro di Viterbo, si era quindi rivolta ad ADM, a suo avviso responsabile di non essersi accorta della falsità della garanzia e, pertanto, tenuta a risponderne.

Al rifiuto opposto dai Monopoli, era stato ottenuto dalla giocatrice un decreto ingiuntivo, avverso cui ADM  però avanzava opposizione, con il patrocinio  dell’Avvocatura di Stato. Da ciò la causa. Duplice la ragione ottenuta dalla giocatrice, che in giudizio ha eccepito con successo sia la tardività dell’opposizione dell’Avvocatura di Stato, sia l’infondatezza nel merito delle tesi di ADM, che persisteva nel sostenere di non essere tenuta a risarcire alcunché.

Assai significativo il tenore della pronuncia, atteso che il Tribunale non si è voluto arrestare alla sola questione preliminare della tardività, ritenendo di doversi anche pronunciare nel merito. Così sul punto la Sentenza:

<Nonostante le superiori ed assorbenti argomentazioni che renderebbero superflua l’indagine del merito della vicenda, tuttavia, si osserva quanto segue. Nel caso di specie, il credito azionato monitoriamente scaturisce da un saldo di un conto di gioco istituito presso il portale del concessionario xxxx ,  estratto documentato e prodotto in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo da cui si ricava un credito certo, liquido in quanto il suo ammontare risulta espresso ed esigibile in quanto  non sottoposto a termini o condizioni. D’altro canto la stessa odierna opponente con la propria missiva del 14.6.2021 ( Cfr.doc.12 allegato al fascicolo della fase monitoria),   attivava  la procedura presso la Banca BPER s.p.a.  volta all’escussione della fideiussione a suo tempo prestata dall’istituto  di credito a garanzia del concessionario, poi risultata falsa. La vicenda in esame trae origine dal fatto che la signora yyy era titolare di un “conto di gioco” istituito presso il concessionario xxxx, titolare di concessione n. zzz per la raccolta di gioco a distanza. La signora yyy aveva aperto il predetto conto di gioco presso il sito, facente capo a xxxx aderendo ai “Termini e Condizioni contrattuali” presenti su detto sito, condizioni che consentivano al giocatore di chiudere il conto di gioco “in qualsiasi momento”, con contestuale richiesta di trasferimento, in proprio favore, dell’intero saldo residuo. Senonche’ nessun effetto sortivano le richieste e le diffide che la yyy aveva rivolto  al concessionario.   Per tale ragione, sulla base del credito, la yyy otteneva dal Tribunale di Campobasso, in data 11.11.2020, l’emissione del decreto ingiuntivo n. 415/2020 ai danni della società xxx, per il pagamento della somma anzidetta, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo, spese e competenze della procedura. Il decreto ingiuntivo veniva notificato in data 20.11.2020, a mezzo pec, presso la sede operativa italiana della società xxx, e veniva altresì munito di formula esecutiva in data 15.01.2021. In seguito la signora yyy effettuava un pignoramento mobiliare presso la sede ufficiale italiana di xxx, ma il tentativo falliva essendo – il Concessionario, debitore pignorato – risultato irreperibile . Pertanto, essendo fallito il tentativo di  recuperare il credito dal concessionario, la yyy indirizzava le proprie richieste all’Agenzia delle Dogane e Monopoli (….), diffidando al pagamento della somma corrispondente al credito stesso. Seguiva la missiva della Agenzia delle Dogane e Monopoli del 14.06.2021 con cui richiedeva alla BPER spa la escussione della fideiussione bancaria n. 053874932/1263/20 del 13 luglio 2020 (..), asseritamente prestata dalla BPER Banca S.p.A. nell’interesse di xxx. Senonche’ la fideiussione, poi  risultata falsa, era stata emessa ai sensi dell’art. 15 dell’atto di convenzione per il rapporto di concessione relativo all’esercizio dei giochi pubblici (sottoscritto ai sensi dell’art. 24, comma 13, lett. A, l. 88/2009), il quale impone al Concessionario di prestare una garanzia anche in forma di fideiussione bancaria o assicurativa, proprio con la finalità di assicurare “la corretta esecuzione delle attività e funzioni affidate in concessione, nonché l’assolvimento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori da parte del concessionario”. Posto che la fideiussione costituisce adempimento indispensabile ai fini dell’ottenimento della concessione, essendo finalizzata a garantire le obbligazioni del concessionario nei confronti dei consumatori – giocatori, ne consegue che grava in capo all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  l’onere di verificarne la corretta ed autentica emissione  il cui  controllo, sia  ex ante che  ex post, risulta, nel caso di specie, del tutto omesso. Per tale ragione la suddetta condotta e’ sussumibile nell’ambito della responsabilita’ ex art. 2049 c.c. invocata da parte opposta. Ed infatti, la S.C. ,intervenuta in una vicenda analoga a quella in esame, con la pronuncia  n. 4026 del 20/02/2018 (Rv. 647950 – 01), ha sancito il principio secondo cui il potere di “vigilanza” e “controllo” in capo ad Agenzia Dogane e Monopoli :”reca con sé, nell’ambito della concessione di pubblico servizio, l’esistenza di una relazione tale da radicare la responsabilità ai sensi dell’art. 2049″. Come noto in giurisprudenza, nell’ambito della responsabilità di cui all’art. 2049 cod. civ. si instaura, a prescindere dalla sussistenza o meno di un concorso nella produzione del fatto dannoso, una “corresponsabilità solidale” – nei confronti del danneggiato – di padrone e commesso, anche laddove solo uno di essi sia l’autore del danno (fatto salvo, ovviamente, il diritto di regresso). (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16512 del 05/07/2017). Quindi, la S.C. in casi similari a quello che ci occupa ha, condivisibilmente, individuato una responsabilità ex art. 2049 c.c. in capo all’Amministrazione, per i fatti illeciti commessi dai Concessionari abilitati.  D’altronde non e’ dubitabile che la condotta omissiva della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  abbia  concorso causalmente alla concretizzazione del danno, non avendo adeguatamente vigilato sul comportamento del Concessionario . Mentre la opposta nell’istituire un “conto di gioco”, si e’ affidata al sistema del gioco lecito proprio confidando nella affidabilita’ sopratutto in termini di costante controllo e vigilanza. Ha precisato la Corte  che :”la responsabilita’ dei padroni e committenti” di cui all’art. 2049 c.c., “ e’ ravvisabile nel potere di vigilanza e controllo da parte del preponente tale da influenzare la condotta del preposto”. Secondo il ragionamento della S.C., condiviso dall’estensore della presente, “nella concessione della gestione del gioco on line e’ riscontrabile un potere di vigilanza e di controllo” dell’Agenzia sui concessionari e che tale presupposto e’ sufficiente per ricondurre la fattispecie nell’alveo di cui all’art. 2049 c.c.  Sulla base delle argomentazioni che precedono l’opposizione e’ infondata e non merita accoglimento. Le spese seguono la soccombenza>.

Molto soddisfatto l’avv.Marco Ripamonti che si è così espresso:Una Sentenza non solo ineccepibile in Diritto, ma di grande civiltà nell’ambito del Settore del gioco, che valorizza e rende merito al “sistema gioco lecito”. Chi non ricorda, del resto, l’immagine rassicurante del timone, icona del governo dei giochi gestito mirabilmente da ADM, il cui valore  non viene minimamente scalfito da questa vicenda, certamente incresciosa. Ed è questo sistema del “gioco sicuro” ad aver prevalso nel nostro caso, con la conseguenza che la malcapitata mia patrocinata potrà ora ritenersi soddisfatta per avere puntato sul “pacco giusto”, e cioè su tale sistema e non su circuiti di gioco  opachi  e fuorilegge, anche se non va dimenticato che sono stati diversi gli operatori trasfrontalieri ingiustamente discriminati ai fini del libero e legittimo accesso al sistema concessorio. Sono certo ora che ADM, in considerazione della pronuncia, netta e chiara,  procederà  finalmente e con slancio al risarcimento in favore della mia assistita, premiando chi ha fatto, con convinzione, affidamento sul sistema gioco legale e sicuro. Sistema non sempre capito ed  in cui  sovente  si verificano paradossi, come ad esempio il rifiuto di moltissimi istituti di credito di avere tra la propria clientela operatori del gioco lecito come se fossero dei reietti o situazioni analoghe.

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