L’Ufficio di Pistoia dell’Agenzia delle Entrate notificava all’associazione sportiva dilettantistica (…) l’avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2013, finalizzato ai recuperi fiscali (…) di Ires e (…) di Irap.
L’atto impositivo si fondava sul PVC redatto dalla Guardia di Finanza (GdF) – Compagnia di Pistoia, a conclusione di un controllo fiscale presso la sede dell’associazione in cui a questa si contestava di aver svolto un’attività, non autorizzata, di raccolta di scommesse.

Gli avventori – secondo GdF – avrebbero effettuato le scommesse attraverso sette apparecchi da gioco (denominati “totem”) installati nei locali dell’associazione, muniti di accettatore di banconote e di collegamento Internet ad appositi server e giochi remoti.
Non avendo l’associazione tenuto alcuna rendicontazione delle scommesse gestite, la GdF determinava in via induttiva l’ammontare delle somme raccolte a titolo di gioco.
Veniva altresì avviato un processo penale a carico del legale rappresentante dell’associazione al quale erano addebitati i reati previsti dall’art. 718 c.p. (esercizio di giochi d’azzardo) e dall’art. 110 TULPS.

Il processo si concludeva con sentenza irrevocabile di proscioglimento da entrambi i reati. In particolare sosteneva il Giudice penale che nessuna attività di raccolta di scommesse era mai stata effettuata attraverso i cd Totem, in quanto questi erano apparecchi collegati ad attività di commercio elettronico svolta online da portale estero comunitario, ma non in grado di erogare danaro (la PG, che aveva rinvenuto i Totem nei locali del circolo, aveva invece ritenuto la sussistenza di scommesse online sulla sola base del gioco del poker istallato sui Totem e non sulla sussistenza del collegamento con il sito e dell’erogazione di somme di danaro in qualsiasi forma in caso di vincita del giocatore).

Inoltre la C.T.P. di Firenze accoglieva integralmente il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento presupposto emesso dall’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, sostenendo anch’essa che non vi fosse prova circa l’asserita effettuazione di scommesse e/o gioco d’azzardo, anche in ragione della sentenza di assoluzione del legale rappresentante dell’associazione nel citato processo penale.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, con sentenza sull’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Pistoia contro il legale rappresentante dell’associazione sportiva, difeso dagli avvocati Cino Benelli e Niccolò Cianferotti ha stabilito:

L’appello è infondato in quanto l’accertamento induttivo operato dall’Agenzia delle Entrate ha quale suo presupposto necessario che nei locali del circolo si effettuassero giocate d’azzardo online con pagamento delle giocate ed erogazione delle vincite, circostanza che non è stato però possibile accertare con sufficiente certezza, nonostante la detenzione dei Totem con istallati giochi di azzardo. La mancata individuazione delle modalità di pagamento delle vincite in particolare rende non provato il fatto presupposto dell’accertamento.
Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza. Stante la peculiarità della vicenda processuale si compensano le spese del giudizio
“.

Articolo precedenteESG – Valore Condiviso, Centemero (Lega): “Per ogni azienda è oggi fondamentale rispettare i criteri ESG”
Articolo successivoThe Ear Platform rafforza la sua posizione globale con Play’n GO