La Corte d’Appello di Roma, con Sentenza del 29 Marzo 2024, ha confermato la Sentenza assolutoria di primo grado, resa dal Tribunale della Capitale in favore di due  titolari di CED collegato a GoldBet per fatti risalenti al 2012, quando l’operatore austriaco raccoglieva scommesse senza i titoli concessorio ed autorizzatorio.

Nel giudizio di primo grado ADM E MEF, mediante l’Avvocatura di Stato, si erano costituiti parte civile, chiedendo il risarcimento dei danni per euro 800.000 circa, contestando il fatto che GoldBet fosse da considerare operatore discriminato ai fini dell’accesso al sistema concessorio. Il primo grado si è concluso con Sentenza con cui il Tribunale di Roma, accogliendo le tesi dell’avv.Marco Ripamonti, storico difensore dei CTD collegati al bookmaker austriaco, oggi parte del gruppo Lottomatica, aveva sostenuto e dimostrato la discriminazione ai danni di GoldBet e dei suoi preposti. L’ Avvocatura di Stato non si è data per vinta ed ha avanzato appello, sostenendo la mancata discriminazione sia a fronte del Bando Bersani, che del successivo Bando Monti.

All’udienza del 29 marzo 2024, nel giudizio d’Appello finalizzato a pronunciarsi sulla richiesta risarcitoria, le parti si sono date battaglia, riproponendo le rispettive posizioni. In particolare, l’avv.Ripamonti ha ricostruito l’intera vicenda GoldBet, producendo tutte le Sentenze assolutorie ottenute nei diversi tribunali italiani (circa centocinquanta) e raccontando i dettagli delle udienze tenutesi in Corte di Cassazione, dallo stesso difensore discusse nell’arco di un decennio, da cui sono scaturite le pronunce con cui la Suprema Corte ha certificato la discriminazione intervenuta ai danni del bookmaker austriaco.

La Sentenza di primo grado è stata confermata, con il rigetto delle richieste di risarcimento di MEF ed ADM.

Così l’avvocato Marco Ripamonti: “Sono soddisfatto, perché anche con centocinquanta sentenze all’attivo, nulla è mai scontato, come anche trovarsi al cospetto di Giudici davvero imparziali, immuni da pregiudizi e condizionamenti, soprattutto se l’argomento è scomodo ed inviso, quale il gioco e le scommesse, persino se le attività sono svolte nell’interesse dello Stato.”

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