Spetterà alla Corte di Giustizia Europea stabilire se la norma nazionale che vieta la pubblicità al gioco d’azzardo costituisca una «regola tecnica» ai sensi della direttiva (UE)2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, nella misura in cui riguarda le informazioni sul gioco d’azzardo pubblicate sul sito web di un operatore di giochi d’azzardo.

La Corte amministrativa suprema della Lituania, nell’ambito di un procedimento su una controversia tra una società lcon regolare l’autorizzazione per l’esercizio di attività di gioco d’azzardo online e l’autorità nazionale per il gioco d’azzardo, per l’annullamento di un sanzione per la violazione della norme “della Repubblica di Lituania che vieta di incoraggiare la partecipazione al gioco d’azzardo diffondendo informazioni o compiendo atti di persuasione in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, ivi compresi eventi speciali, giochi di prova, promozioni, sconti, regali e analoghi incentivi gestiti dallo stesso operatore di giochi d’azzardo, allo scopo di incoraggiare la partecipazione al gioco d’azzardo o al gioco a distanza”. In fase di controllo sul sito dell’operatore sono stati documentati avvisi come «Esplosione Spearhead, 43 nuovi giochi!», «Slot machine ELK. 25 giochi!», «I giochi più popolari», «Pagamenti immediati. Pagamenti in pochi secondi!», «Depositi/pagamenti 24/7. Revolut è qui», «Scegli tra oltre 1000 giochi di casinò», «… Clicca sull’offerta Bet Builder e combina vari eventi nelle stesse partite! Con noi, questo sistema è valido per un’ampia gamma di sport e combinazioni! …», «Incassa! Pagamenti prima della fine della partita!», «Esperienza, convenienza, qualità e innovazione ci contraddistinguono», «Il nostro portale di gioco è estremamente comodo e facile da usare. Interamente pensato per farvi rilassare e divertire», «Giochi di casinò dai migliori sviluppatori», «Depositi e pagamenti veloci», e così via. Tali informazioni sono state ritenute una violazione del divieto di incoraggiare la partecipazione al gioco d’azzardo (articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d’azzardo). In fase di ricorso il giudice ha concluso che il dipartimento legislativo lituano non era tenuto ad informare la Commissione europea, in conformità a quanto prescritto della direttiva 2015/1535. Il giudice lituano ritiene pertanto necessario adire la Corte di giustizia affinché chiarisca se una disposizione nazionale come quella di cui all’articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d’azzardo costituisca una «regola tecnica» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535, nella misura in cui riguarda le informazioni sul gioco d’azzardo pubblicate sul sito web di un operatore di giochi d’azzardo.


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