La Corte di Cassazione, Seconda Sez.Civile, ha disponsto il rinvio a nuovo ruolo della causa per la
riassegnazione in pubblica udienza relativa al titolare di un esercizio pubblico sanzionato nel 2017 per aver violato l’art. 7, comma 3-quater, D.L. n. 158/2012 attraverso la messa adisposizione “di due apparecchiature pre-indirizzate che – attraverso la connessione telematica – consentivano ai clienti della cartoleria di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dal concessionario online XXXX s.r.l., in relazione alla piattaforma di gioco online XXXX; riteneva che ai fini della violazione della disposizione citata non sia necessario utilizzare apparecchiature aventi la caratteristica dei «totem» e che, infine, le norme a prevenzione della ludopatia non interferiscono con i principi comunitari in materia di libera circolazione delle merci”.

Il Collegio non ha ravvisato “l’evidenza decisoria per poter stabilire se, in punto di fatto, l’attività svolta dal ricorrente configuri l’ipotesi di organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di scommesse, creando un rapporto strutturale-strumentale alle piattaforme di gioco da parte di soggetti concessionari autorizzati, così non consentendo a questa Corte di chiarire, in punto di diritto, se il divieto di attività di diretta gestione delle scommesse si estenda alla messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura, anche non dedicata (c.d. «totem») ma predisposta per la libera navigazione (internet point), situata in esercizio pubblico diverso dai locali della sede autorizzata del concessionario, idonea a consentire la connessione telematica al web.
Pertanto, si rende opportuna la trattazione in pubblica udienza a termini dell’art. 375, secondo comma, cod. proc. civ., attesa la particolare rilevanza della questione sollevata.”

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