Il Tribunale civile di Firenze, con Sentenza depositata il 22 gennaio 2024, ha annullato una sanzione di euro 20.000, inflitta da ADM con ordinanza – ingiunzione emessa nel 2022, nei confronti di titolare di internet point – punto di ricarica, che aveva installato un sistema di multispostazioni Web.

La contestazione si riferiva all’anno 2017 quando, in occasione di un controllo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) aveva rinvenuto l’apparato multipostazione connesso in rete idoneo a  realizzare la connessione con il portale di gioco anche di riferimento del concessionario con cui l’esercizio era contrattualizzato quale punto di ricarica. Da ciò la contestazione dell’art.7, comma 3 quater DL 13.9.2012, n.158 (c.d. normativa Balduzzi). La contestazione scaturiva, peraltro, da operazione di perquisizione svolta nell’ambito di un procedimento penale in corso per reati connessi alla raccolta abusiva di giochi e scommesse. Il titolare dell’esercizio, assistito dallo Studio degli avvocati Marco Ripamonti e Riccardo Ripamonti, con sedi in Viterbo e Firenze, ha avanzato opposizione chiedendo l’annullamento della sanzione.

Il Tribunale ha accolto le tesi della difesa sulla base delle argomentazioni proposte nel merito.

Il Giudice fiorentino ha affermato come la normativa Balduzzi non possa  interpretarsi quale divieto assoluto di installazione di postazioni telematiche, affermando invece di condividere il tenore dell’Ordinanza del 3 ottobre 2023, ottenuta in altro procedimento dal medesimo difensore e prodotta nella causa dinanzi al Tribunale di Firenze, con cui la Corte di Cassazione ha affermato come, ai fini della irrogazione della sanzione, vada accertato se la connessione a portale di gioco e scommesse sia attribuibile all’esercente e non anche a libera e consapevole scelta dell’avventore. A tal proposito, ha aggiunto il Tribunale di Firenze in ordine all’onere della prova, nulla è stato dimostrato dagli operanti, che si sono limitati a sequestrare senza specificare le circostanze e modalità della connessione. La Sentenza, sempre riguardo a ciò, ha anche richiamato un documento proveniente da ADM e prodotto dalla difesa nel quale si rappresenta come il divieto di installazione di postazioni web operi soltanto a fronte di predisposizioni a portale di gioco o navigazione vincolata. Situazioni non emerse nel caso in questione.

Tra le produzioni effettuate dalla difesa, diverse pronunce di merito recentemente rese in tal senso.

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