(Jamma) โConsiderato che il ricorso, ad un primo sommario esame, non presenta profili tali da far prevedere un esito favorevole alla parte ricorrente, atteso che lโapertura di una sala Vlt, per quanto allโinterno ne possa essere ammessa marginalmente anche la somministrazione di alimenti e bevande, non pare riconducibile alla categoria B2 dei pubblici eserciziโฆ โ.
Cosรฌ il Tribunale amministrativo regionale (sezione di Parma) โ accogliendo i motivi del Comune di Reggio Emilia – ha respinto il ricorso con cui una societร che chiedeva la sospensiva in via cautelare di unโordinanza di demolizione di opere edilizie ritenute abusive e relativa ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi, emanata dal Comune di Reggio lo corso maggio, per violazione delle norme del Regolamento urbanistico edilizio (Rue) in unโimmobile adibito a sala giochi con Video lottery terminal (Vlt) . La societร รจ stata condannata al pagamento di 3.000 euro per spese legali.
In base al Rue, che prevede anche norme rigorose sulle Vlt – al fine di porre un freno allโapertura di sale da gioco – le sale giochi Vlt rientrano nella categoria B14, non consentita nella zona centrale, e non nella B2 dei pubblici esercizi (specifica attivitร di somministrazione di alimenti e bevande), che sarebbero invece consentiti.
Ad avvenuta notifica del provvedimento, il privato dovrร dunque ripristinare i locali, che sono stati acquisiti di diritto al patrimonio comunale, quale conseguenza di legge rispetto allโabuso commesso.
Nellโaprile 2012, il legale rappresentante di una societร di Bolzano del settore presentava al Comune di Reggio Emilia una Comunicazione di Inizio lavori (Cil) per opere di manutenzione straordinaria (demolizione di tramezze, nuova realizzazione di pareti in cartongesso, controsoffitti, realizzazione di pavimenti e rivestimenti e tinteggiature) in una unitร immobiliare al piano terra di un edificio, ad uso B2 (pubblici esercizi).
Nel maggio seguente il Comune di Reggio Emilia inviava alla societร una comunicazione in cui si sottolineava: โnulla osta alla realizzazione delle modifiche progettuali rientranti nella casistica della manutenzione straordinaria. Per quanto attiene invece allโinsediamento dellโattivitร di sala dedicata alle Vlt, la stessa rientra nellโ uso urbanistico B14 e non nel B2 legittimatoโ. E si faceva presente che โlโuso B14 non era ammissibile (se non giร legittimamente in essere alla data di adozione del vigente Rue) nella zona urbanistica in cui ricade lโimmobile in oggettoโ.
In ottobre 2012 tecnici del Comune di Reggio Emilia svolgevano i primi accertamenti nei locali , che hanno dato origine allโistruttoria sugli abusi, poi contestati.
Le nuove disposizioni urbanistiche, in vigore dalla scorsa primavera, introducono norme restrittive sul piano urbanistico-edilizio, di fatto lโunico ambito su cui il Comune รจ competente e puรฒ intervenire concretamente per contenere il diffondersi di strutture che stanno creando una nuova drammatica forma di dipendenza, quella del gioco. Lโinsediamento delle sale gioco viene consentito esclusivamente nelle porzioni di territorio comunale classificate dal Rue come โambiti specializzati per attivitร produttive (Asp2), ovvero in alcune aree periferiche di Reggio Emilia.
Fra i temi generali sostenuti in giudizio, vi รจ stata appunto la pericolositร del gioco dโazzardo e il legittimo diritto dellโente locale a intervenire, per quanto di sua competenza e secondo le norme, per prevenire e combattere la ludopatia e regolare il gioco: โVa da sรฉ โ si legge nelle memorie del Comune – che una pronuncia che accogliesse, anche in sede cautelare, un ricorso volto ad affermare il principio secondo cui lโAmministrazione locale non potrebbe, nemmeno attraverso una pianificazione territoriale (le norme del Rue, ndr), contrastare e limitare il fenomeno della ludopatia (tutelando le fasce piรน deboli della societร , peraltro in doveroso adempimento del ruolo conferitole dalla Regione con propria legge numero 5 del 4 luglio 2013), una tale pronuncia parrebbe contrastare la ratio sottesa alle leggi vigenti, o perlomeno risulterebbe anacronistica e destinata a contraddire, in regressione, il cammino fatto dalle istituzioniโ.
Evenienza che non si รจ poi avverata: il Tar ha riconosciuto la bontร delle tesi difensive comunali.