Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di una sala giochi/Vlt di Pescara a cui, nel giugno scorso, la Questura aveva ritirato la licenza Tulps ex articolo 88 in quanto non rispettava la distanza minima da un luogo sensibile.

I locali ove la società ricorrente svolge l’attività di gestione di apparecchi da gioco V.L.T. (Video Lottery Terminal) sono ubicati, per il Tar di Pescara, come da accertamenti effettuati dal locale Comando della polizia municipale ad una distanza inferiore a 300 metri dall’Istituto Superiore di Pescara. Si tratta di un istituto a livello Universitario e quindi riconducibile nel novero dei “luoghi sensibili” comprensivi di “tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le università” ai sensi della previsione normativa di cui all’art. 7 comma 1, lett. c) n. 1 della L.R. n. 37/2020.

Per il Consiglio di Stato “la previsione dell’art. 7 comma 1, lettera c), n. 1, della l.r. Abruzzo 37/2020 (in sé non contestata) è ampia e collega l’esistenza di un “luogo sensibile” (al di là della qualificazione formale del tipo di istruzione/formazione ivi impartita, nonché delle forme della pubblicità che ne sia stata data) alla destinazione funzionale dell’immobile/spazio pubblico, in quanto presupposto della presenza prolungata dei soggetti che la norma presume più esposti al pericolo costituito dalla ludopatia ed intende quindi tutelare attraverso la distanza minima”. “La Questura ha il potere-dovere di valutare la sussistenza di tutti i presupposti normativi ai fini del rilascio delle autorizzazioni ex art. 88 TULPS, anche se riguardano previsioni limitative comunali a fini di contrasto delle ludopatie (cfr. Cons. Stato, III, n. 4604/2018 e n. 4592/2018) e detta valutazione non è vincolata dagli accertamenti (in fatto) compiuti dagli uffici comunali, qualora questi non risultino esaurienti”.

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