Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) con ordinanza del 2 Settembre 2021, in accoglimento del ricorso per riesame avanzato dall’avv. Marco Ripamonti, difensore dell’indagato titolare di PVR, ha annullato il sequestro probatorio ed ha ordinato la restituzione di computer, stampanti e ricevute di pro memoria di scommesse.
L’ipotesi accusatoria era basata sul reato di cui all’art.4 legge 401/89 che, ad avviso degli inquirenti, il titolare dell’esercizio aveva attuato realizzando attività eccedenti le prerogative del punto di ricarica, mediante l’utilizzo di computer e stampanti e il rilascio di ticket privi di riferimenti del giocatore e riepilogativi delle scommesse.
La difesa ha prodotto il contratto di PVR stipulato con il concessionario, illustrando le attività del PVR e sostenendo la carenza di alcuna attività intermediativa, producendo in atti diverse ordinanze già rese sul punto da altri Tribunale del Riesame.
Il ricorso è stato accolto.