Emmanuele Cangianelli su definizione contenzioso slot: “Tutte da scoprire le conseguenze in termini finanziari”

(Jamma) “La previsione di copertura finanziaria di parte del gettito dell’imposta municipale sugli immobili, che si intende cancellare per il 2013 attraverso la definizione “agevolata” del contenzioso attivo tra concessionari delle gaming machines e Corte dei conti, sembra avviare la fase finale di una vicenda esemplare delle complessità del mercato italiano dei giochi in denaro”. Per Emmanuele Cangianelli, consulente esperto del settore, l’ipotesi di copertura dell’abolizione dell’IMU con le entrate dalla chiusura del contenzioso delle concessionarie NewSlot apre a scenari di difficile previsione.
“La procura contabile- spiega Cangianelli in un’analisi pubblicata su Gambling Innovation, Valori in Gioco- ha sostenuto fin dal 2006 – ottenendo un successo nel primo grado di giudizio, nel febbraio 2012 – che l’avvio delle reti telematiche di collegamento delle gaming machines (quelle autorizzate dallo Stato) avrebbe prodotto un danno erariale, in quanto completata in tempi e modalità non conformi alle iniziali previsioni normative. Danno quantificato dalla Procura e, poi, dal collegio giudicante in maniera direttamente proporzionale alle attività gestite dai concessionari nel periodo 2004-2006, aggiungendo ad esse i costi sostenuti per i sistemi di controllo pubblici, che – sempre secondo la procura contabile – non sarebbero stati utilizzati a causa dei ritardi dei concessionari.
I danni che i concessionari dovrebbero risarcire secondo la sentenza di primo grado (appellata) sono stati individuati in 2.475 milioni di euro.
La c.d. “definizione agevolata” delle controversie contabili, introdotta nella legge 266/2005, consentirebbe – per quegli operatori che intendessero chiudere il contenzioso per tale via – di versare al massimo il 30% della somma oggetto di condanna: le bozze del Decreto “cancella IMU” indicano i 25%.
È evidente che per gli operatori coinvolti – i quali hanno un orizzonte temporale di attività in concessione attualmente ancora superiore agli otto anni – potrebbe comunque essere preferibile il superamento dell’incertezza derivante dal contenzioso in essere mediante il versamento di un importo ridotto rispetto a quello oggetto del primo giudizio.
Indipendentemente dalla valutazione nel merito della vicenda (che meriterebbe certamente un nuovo giudizio, approfondito ed indipendente) occorre tuttavia tenere (letteralmente) conto del fatto che:
anche qualora tutti i 10 operatori coinvolti aderissero alla procedura, l’importo introitabile dall’erario supererebbe appena i 600 milioni di euro, contributo significativo ma parziale (ed eventuale) per la copertura richiesta;
parametrando le somme “agevolate” ai ricavi degli operatori – peraltro al lordo del prelievo erariale e dei costi commerciali ed operativi incomprimibili – secondo gli ultimi bilanci depositati (valori 2012) l’impatto finanziario sarebbe molto diverso tra le aziende coinvolte: meno del 1,5% del giro d’affari per qualcuno, oltre il 12% per qualche altro;
conseguentemente, molti operatori – per l’esigenza di rapido versamento degli importi ridefiniti (entro il 15 novembre 2013) data dalla peculiare situazione normativa nel cui alveo si inserisce la previsione – saranno probabilmente costretti a richiedere capitali a terzi, aumentando l’esposizione finanziaria del comparto (con effetti tutti da valutare, anche con riferimento alle norme convenzionali richiedenti la solidità patrimoniale e finanziaria degli operatori).
Le conseguenze in termini finanziari, competitivi e legali di questa combinazione di fattori, in un comparto sensibile come quello dei giochi pubblici, sono tutte da scoprire, quindi; generando un grado di incertezza previsionale sufficiente a non far prediligere questa soluzione.
L’incertezza non sembra chiarita nemmeno nel caso di utilizzo (dopo il termine indicato per la manifestazione di volontà dei concessionari) della “clausola di salvaguardia” (sic) prevedendo l’ulteriore aumento del prelievo erariale sul gioco legale con gaming machines, nel caso di mancata adesione alla definizione agevolata del contenzioso. In questo caso, inoltre, le eventuali scelte di alcuni operatori per la non adesione potrebbero avere effetti anche su tutti gli altri operatori, compresi forse anche i nuovi affidatari delle concessioni, non coinvolti nel contenzioso ma egualmente titolari del diritto di raccolta del gioco.
In questo scenario, gli effetti di mantenimento della competitività del gioco pubblico nei confronti dell’offerta illegale potrebbero rivelarsi negativi, anche in ragione dell’andamento non positivo del segmento negli ultimi mesi.
Certamente, l’adozione del decreto sarà stata accompagnata da una attenta analisi di scenario ed economica, per ciascun operatore, che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è in grado di elaborare in ragione della estesa mole di informazioni che possiede, grazie ad un sistema informativo – parte integrante dell’Anagrafe tributaria – tra i più avanzati al mondo in materia di giochi pubblici.
Prevarrà, in questo gioco di politica fiscale, l’alea delle “facili” coperture o l’abilità della analisi strategica?” conclude Cangianelli.

 

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