Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di una sala giochi e ha disposto che il calcolo della distanza minima dai luoghi sensibili venga effettuato senza mettere abbreviare il ricorso con attraversamenti che metterebbero in pericolo gli eventuali visitatori.
Per il giudice: Come di recente affermato dall’adito Tribunale Amministrativo ii fini del calcolo del percorso pedonale più breve di cui all’art 6 comma 2 bis L.R. 5/2013 per il calcolo della distanza delle sale giochi e/o scommesse dai luoghi sensibili ivi indicati occorre dunque tener conto delle norme di tutela della sicurezza dei pedoni evincibili dal Codice della Strada oltre che dalle comuni regole di prudenza esigibili, non potendosi effettuare la misurazione basandosi sulla trasgressione, seppure non necessariamente pericolosa, da parte del pedone delle norme del codice della strada per addivenire ad una abbreviazione del percorso (T.A.R. Emilia – Romagna Bologna sez. I, 7 marzo 2022, n. 242).
Alla luce del soprarichiamato principio l’attraversamento pedonale in corrispondenza dell’incrocio tra la via XXXX e la xxxxx per quanto normativamente consentito appare sicuramente nella fattispecie per cui è causa pericoloso; oltre alla mancanza di strisce pedonali e alla presenza di semaforo dedicato solo al traffico veicolare, il tracciato stradale è costituito da ben quattro corsie di marcia ed interessato da un rilevante traffico di veicoli anche pesanti, senza mezzi dissuasivi della velocità, come si evince dalla documentazione anche video depositata in giudizio.
Va dunque confermato il principio già espresso dall’adito Tribunale secondo cui in “subiecta materia” un attraversamento pedonale non può essere utilizzato per abbreviare la distanza tra due luoghi dovendosi effettuare il calcolo in funzione di un tragitto che preservi efficacemente la sicurezza di pedoni e automobilisti, senza metterne in pericolo l’incolumità, nel quadro di una normativa regionale in tema di c.d. distanziometro volta proprio alla tutela della salute collettiva contro la ludopatia (ex multis Corte Costituzionale 14 febbraio 2020, n. 20; id., 13 novembre 2019, n. 233; T.A.R. Lombardia Brescia sez. II, 2 febbraio 2021, n.111).”
Alla luce di queste argomentazioni il ricorso è stato ritenuto fondato e accolto con l’effetto dell’annullamento del provvedimento impugnato del Comune di Rimini.