Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta del titolare di una società alla quale è stata annullata la licenza per gestire una sala giochi in ottemperanza alle norme della Provincia di Bolzano in materia di contrasto al gioco d’azzardo e distanze minime dai luoghi sensibili.
“Il Collegio – ritenuto che la parte appellante, attraverso la perizia depositata in primo grado, ha fornito un principio di prova sul c.d. effetto escludente della legge provinciale in contestazione con riferimento al territorio comunale di Bressanone e tenuto conto che la consulenza tecnica d’ufficio disposta e depositata in altri giudizi aventi analogo oggetto non ha riguardato il detto territorio comunale, ritenuto altresì che la questione inerente al c.d. effetto espulsivo della norma provinciale potrebbe assumere rilievo in sede di delibazione sulla non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, con specifico riferimento ad un possibile vulnus agli artt. 3 e 41 Cost. – dispone, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una verificazione sul seguente quesito:
«chiarisca l’organo accertatore se – previa analisi della struttura della domanda e dell’offerta nel segmento del mercato delle sale da gioco, quale quelle gestita dall’appellante, nonché tenuto conto della disciplina urbanistica vigente nel Comune di Bressanone e nei Comuni confinanti, posti a distanza non superiore a 5 km dal Comune di Bressanone, sul cui territorio l’attività potrebbe eventualmente essere delocalizzata – sia attendibile ritenere che l’applicazione del criterio della distanza dai siti c.d. sensibili individuati nell’art. 5-bis, commi 1 e 1-bis, l. prov. n. 13/1992, sia idonea a determinare una cospicua contrazione del segmento di mercato de quo, e, in particolare se sia attendibile ritenere che dall’applicazione della norma possa derivare un effetto espulsivo di tali attività dall’ambito del territorio del Comune di Bressanone e dei Comuni confinanti posti a distanza non superiore a 5 km”;
A tal fine, il Collegio individua quale organismo che dovrà provvedere alla verificazione il Direttore pro tempore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Padova, il quale, personalmente o attraverso delega ad altro Professore, ordinario o associato, in servizio presso lo stesso Dipartimento, dotato di specifiche competenze sulla materia in questione, accerterà quanto indicato, nel contraddittorio tra le parti, sulla base dei documenti contenuti nel fascicolo di causa nonché sulla base di ogni altra documentazione ritenuta utile che le parti sono tenute a mettere a disposizione su sua richiesta.
Le parti potranno nominare propri consulenti tecnici fino alla data di inizio dell’attività di verificazione, previamente loro comunicata dal verificatore, con almeno cinque giorni liberi di anticipo”.
La perizia dovrà essere depositata entro il 15 settembre 2023.