La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un gestore di apparecchi da intrattenimento a vincita che si è visto sanzionare in quanto proprietario di apparecchi installati in un esercizio commerciale nel Comune di Palestro , PV, in violazione della distanza minima prevista di 500 mt dai luoghi sensibili.

Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta dal gestore avverso l’ordinanza ingiunzione con la quale il Servizio Intercomunale di Polizia Locale Lomellina Ovest – Comune Palestro gli contestava, quale obbligato in solido con l’esercente, la violazione dell’art.5, comma 1 ter della LR 21.10.2013 n.8 per l’installazione nei locali di apparecchi di gioco d’azzardo in violazione delle distanze previste dalla delibera di Giunta Regionale del 24.1.2014.
Nel contraddittorio con il Comune di Palestro, l’opposizione venne rigettata dal giudice di Pace e la decisione venne confermata dal Tribunale.

Per la Cassazione è confermato quanto accertato dalla Corte d’Appello, ovvero che nel 2016 era stato stipulato un nuovo contratto tra concessionario ed esercente che comprendeva non solo l’autorizzazione al collegamento telematico ma anche l’installazione e la messa a disposizione degli apparecchi per il loro utilizzo nei locali dell’esercente.
Tale contratto non era intercorso solo tra il gestore e l’esercente ma si sostituiva al precedente contratto del 2012, integrando la fattispecie prevista dall’art., comma 1 ter, lett.b) della Legge Regionale n.8 del 2013.

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