Dopo i tanti ‘esperti’ che in questi giorni sono intervenuti sulla polemica calciobalilla e biliardini, nuovo ‘caso’ italiano, è la volta di un vero esperto e conoscitore della materia: Eugenio Bernardi (nella foto), già imprenditore del comparto dell’apparecchio da intrattenimento e consulente.
“Parafrasando le parole di Amleto ‘Essere o non essere: questo è il problema, se sia più nobile all’animo sopportare gli oltraggi, i sassi e i dardi dell’iniqua fortuna, o prender l’armi contro un mare di problemi e combattendo disperderli’, mi sono imbattuto nelle FAQ di ADM e il mio giudizio non è propriamente positivo, ecco il perché: le FAQ (dall’inglese “Frequently Asked Questions”) sono domande che vengono spesso sottoposte e alle quali è fornita una risposta che serve per chiarire alcuni punti oscuri della documentazione ufficiale, o a mettere in evidenza le implicazioni di alcune affermazioni. Nel caso specifico la confusione su come e cosa fare dei calciobalilla e ping pong da sempre usati e soprattutto di quelli in uso gratuito.
Sono, quindi, uno strumento in più per aiutare chi vuole sapere o conoscere, evitando gli errori più comuni. Sempre che si risponda senza ricorrere ad altra domanda. Veniamo a una FAQ e caso specifico:
ADM ha già risposto con l’ardita Circolare n.14 del 26 aprile 2022. Al punto 1 praticamente vengono a cadere tutte le affermazioni in merito all’esclusione degli oratori per l’autocertificazione dei giochi da questi detenuti, come i calciobalilla o altri.
Nella CIRCOLARE N. 14 / 2022 Prot.: 181103/RU in data 26 aprile 2022 al punto 1 ADM dà la seguente interpretazione:
1. Nel mio esercizio ho installato degli apparecchi senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7 del TULPS che metto a disposizione gratuita dei clienti. Devo, comunque, richiedere i titoli autorizzatori e pagare l’imposta sugli intrattenimenti?
Sì, la messa a disposizione a titolo gratuito in locali aperti al pubblico degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, del TULPS non esime dall’obbligo di osservanza delle disposizioni vigenti e dal pagamento della relativa imposta.
Pertanto, anche se gli apparecchi sono utilizzati gratuitamente, devono essere:
– sottoposti ad omologa/certificazione,
– muniti di titoli autorizzatori,
– soggetti al pagamento dell’Imposta sugli intrattenimenti (ISI).
Da qui un l’interpello consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate.
Da questi quesiti, e l’insieme delle due problematiche, penso sia nata la grande confusione di questi giorni sui media e giornali, cavalcata da una certa sciatteria interpretativa di alcune associazioni e dei media.
Ovviamente c’è un modo corretto per preparare le FAQ veramente utili, ma molti modi sbagliati per redigerne FAQ che a poco servono come quelle nell’ultima Circolare di ADM, pubblicata per informare su una ulteriore proroga, per lo più a beneficio degli ultimi arrivati, ovvero i stabilimenti balneari.
Ma veniamo ai punti salienti e alle informazioni circolate in queste ultime ore e riportate dai media nazionali:
- È vero che il procedimento di certificazione dei calciobalilla, ping pong, biliardi, ecc. ecc. è identico a quello per i giochi con vincita in denaro;
- È vero che è prevista una tassazione anche per i giochi gratuiti che non danno proventi;
- È vero che la verifica tecnica è finalizzata a prevenire l’azzardo e a garantire l’immodificabilità elettronica applicata ad apparecchi meccanici.
Abbiamo sentito che per i calciobalilla è prevista una semplice autocertificazione e non serve il Nulla Osta… Non corretto: se compri un calciobalilla nuovo ci vuole la certificazione (dal costo variabile) e la richiesta il Nulla Osta (per altro costoso, considerando i 45 euro per un costo medio dell’apparecchio mediamente di 600 euro).
Le autocertificazioni richieste dei calciobalilla hanno valore fino al 31/12/2023 e poi vanno certificati come per i prodotti nuovi immessi sul mercato.
Il tutto è stato fatto solo per la sicurezza, si è detto. Io mi chiedo: cosa si intende per sicurezza? Perché in Europa vige una norma, ed è il marchio CE. È obbligatorio solo per i prodotti per i quali esistono specifiche a livello dell’UE e che richiedono l’apposizione del marchio CE.
Alcuni prodotti sono soggetti contemporaneamente a diversi requisiti UE.
È inesatto anche dire che si semplificato eliminando i nulla osta del 2003… ma quali? Tutti i giochi senza nulla osta sono stati costretti all’autocertificazione e chi aveva i nulla osta di messa in esercizio prima del 2003 li deve convertire con nuova autocertificazione. Li può installare solo nelle sale giochi e non nei pubblici esercizi.
Per i giochi post 2003, con vecchie omologhe, ovvero immessi sul mercato e certificati con precedente legge, devono fare stessa richiesta con nuova autocertificazione e conversione nulla osta di messa in esercizio. Procedura, quest’ultima, che non sta funzionando a 7 giorni dalla scadenza del 30/06/2022 (e non si parla al momento di proroga).
Da qui un mio personale invito e alcune osservazioni
Sempre disponibile al confronto ma non alle mistificazioni. Credo che il Decreto 18 maggio 2021 sia ampiamente correggibile se si ha la volontà di farlo, senza altre determine o circolari.
Un primo passo forse è la modifica approvata del noto ‘emendamento Villarosa’, dichiarato prima inammissibile e poi presentato al Senato dai relatori nel DL PNRR 2 all’articolo 18-bis comma 2, modifica in modo un po’ macchinoso nuovamente la norma e si pongono già 3 questioni:
- chi decide quali apparecchi saranno inclusi e quali esclusi dall’elenco?
- data troppo vincolante e annuale (il mondo del gioco si evolve mensilmente anche quello non a vincita);
- chi decide cosa sarà inserito e in base a che parametri stabiliti da chi?
Come si vede la questione non è completamente risolta. Ci sarà ancora molto da lavorare”, conclude Bernardi.