La commissione tributaria di primo grado di Cosenza, sezione 7, ha emesso in data 08/03/2024 un’importante sentenza. Ed invero, la commissione tributaria, su ricorso presentato da un esercente difeso dall’avv. Bernardo Procopio del foro di Crotone, ha accolto parzialmente il ricorso stabilendo al contempo un principio importante.

Sugli apparecchi non collegati alla rete telematica, sui quali si possono effettuare solo giochi promozionali e sui quali non si possono effettuare puntate per concorsi a pronostici e scommesse, non puรฒ essere applicata il comma 646 lett.b) dell’art. 1 L. 190/2014, e quindi di conseguenza l’art. 4 D.L. 504/98, ma deve essere applicato l’art. 39 quater comma 4) del D.L. 269/2003.

Ed invero, la corte dice, se sugli apparecchi non รจ provato che si possano fare scommesse o puntare su concorsi a pronostici, l’imposta eventualmente evasa non puรฒ essere recuperato applicando i paramentri previsti dall lett.b) comma 646 art. 1 L. 190/2014 che parla di imposta unica sulle scommesse, ma deve essere recuperata con riferimento ai parametri del calcolo del PREU.

La differenza diventa fondamentale, ed invero, sopratutto in termini di sanzioni e somme iscritte alla riscossione, ma diventa anche fondamentale anche con riguardo all’accertamento che sucessivamente mette in atto l’agenzia delle entrate con riguardo alle conseguente contestazione delle imposte evase.

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