Cassazione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da uno degli indagati nell’operazione “Apate” contro l’ordinanza del Tribunale di Catania, che aveva confermato gli arresti domiciliari per la partecipazione all’associazione a delinquere capeggiata da (…) e finalizzata all’esercizio abusivo di giochi e scommesse a distanza, oltre che all’intestazione fittizia di agenzie di scommesse, in Catania, Enna, Siracusa, Caltanissetta, Messina e Agrigento, dal giugno 2018 al gennaio 2019. Nell’operazione vennero indagate sessantacinque persone, con tredici arresti e il sequestro di 38 agenzie.

Con un unico motivo di ricorso l’indagato lamenta la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in merito all’attualità e concretezza delle esigenze cautelari e in ordine all’adeguatezza e proporzionalità della misura applicata. Precisa che né l’ordinanza genetica né il provvedimento impugnato contenevano una spiegazione della ragione per la quale il tempo trascorso tra il fatto e la misura non avesse inciso sulle esigenze cautelari. Ricorda che il Tribunale del riesame non poteva sanare il vizio di omessa motivazione del GIP. Evidenzia in suo favore che l’immobile di via Lazio non era suo né nella sua disponibilità; che non era stato mai visto all’interno del locale; che non era stato sequestrato alcun assegno intestato a lui; che negli appunti ritrovati e contenenti i nomi dei correi non v’era il suo nome. Contesta il collegamento con (…), che era ristretto in carcere da tempo. Censura l’omessa motivazione in merito alla richiesta di sostituzione della misura in atto con quella di presentazione alla polizia giudiziaria.

Per la Cassazione il “ricorso, che non attinge i gravi indizi di colpevolezza, è manifestamente infondato, perché consiste nella reiterazione dei medesimi argomenti già sottoposti al Tribunale del riesame e disattesi con motivazione immune da censure. Dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle dichiarazioni dei collaboratori e dalle indagini compiute in precedenti procedimenti giudiziari, è emerso che (…) era molto attivo nel settore dei giochi e delle scommesse e che, dopo aver espiato la pena nel 2018, essendo un sorvegliato speciale, non compariva ufficialmente e utilizzava le utenze dei sodali, tra cui (…), per intrattenere i rapporti con i bookmaker. È altresì emerso che (…) manteneva la famiglia di (…), appartenente al clan Santapaola, e ristretto nel carcere di Sulmona, avvalendosi proprio dell’apporto di (…), il quale svolgeva anche le funzioni di autista e di fiduciario, interagendo con gli altri sodali e riscuotendo i proventi delle giocate e scommesse presso le varie agenzie. A differenza di quanto dedotto dalla difesa, il Tribunale del riesame ha ben spiegato che sussisteva il pericolo di reiterazione criminosa da parte del ricorrente per il ruolo svolto nel sodalizio come fiduciario del capo e per i precedenti penali per commercio di stupefacenti e per esercizio del gioco d’azzardo, nonché per associazione finalizzata alle truffe e al gioco d’azzardo. Quindi, nonostante la cessazione dei reati-fine al marzo 2019, il Tribunale del riesame ha correttamente individuato l’attualità delle esigenze cautelari nella perdurante attività dell’agenzia di viale Lazio, dove, al momento di esecuzione della misura cautelare, il (…) era stato trovato nella disponibilità di euro 10.650,00. La motivazione risponde pienamente ai criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità per valutare la compatibilità delle esigenze cautelari con il decorso del tempo (si veda tra le più recenti, Cass., Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273-02). Pertanto, non illogicamente, alla luce delle plurime e rilevanti attività illecite del (…), il Tribunale del riesame ha ritenuto necessario contenerne la libertà di movimento per evitare il contatto con altri soggetti, ciò che non potrebbe essere assicurato dall’applicazione di misure non custodiali. La tesi difensiva della nullità dell’ordinanza impugnata, perché avrebbe sostituito l’inesistente motivazione del GIP, è priva di riscontro. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende”.

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