Il Consiglio di Stato ha respinto – tramite ordinanza – il ricorso presentato da -OMISSIS- contro il Ministero dell’Interno in cui si chiedeva la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente diniego di autorizzazione per l’esercizio di raccolta scommesse ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S..

“Ritenuto che – spiegano i giudici -, salvi gli approfondimenti (anche in relazione ad alcuni documenti versati in atti con omissis) che sarà possibile effettuare in sede di merito: dalla nota della Questura di Vibo Valentia prot. -OMISSIS-, risultano per il soggetto richiedente l’autorizzazione (a seguito di controlli, protratti in un arco temporale di alcuni anni, che praticamente copre l’intero periodo di età adulta del soggetto) numerose frequentazioni o parentele, con soggetti pregiudicati o segnalati, per reati anche gravi, alcuni delle quali recenti, o che comunque, ancorché più risalenti, riguardano soggetti le cui condotte suscitano allarme in relazione all’attività oggetto dell’autorizzazione negata; in un simile contesto, tenendo conto della rilevanza e sensibilità, sotto il profilo della tutela della sicurezza pubblica, dell’attività soggetta ad autorizzazione ex art. 88 TULPS, la valutazione operata dal TAR non può ritenersi illogica o basata su presupposti travisati; sussistono i presupposti per compensare le spese del grado cautelare. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello. Spese compensate”.

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