Goldbet. Archiviazione a Taranto per 14 indagati e nuovi successi in tutta Italia

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(Jamma) – Un luglio pieno di gratificazioni per il bookmaker austriaco, che vede due sentenze assolutorie rese dal Tribunale di Palermo, un riesame accolto a Bari, un decreto di archiviazione al Tribunale di Napoli, nonché’ il deposito della motivazione di una importante sentenza resa dal Tribunale di Cremona, con cui viene affermata la discriminazione subita da Goldbet in relazione al Bando Bersani.

Ma forse il piu’ rilevante successo e’ quello conseguito a Taranto dove il Gip, con ordinanza del 23 luglio 2013, ribaltando una pregressa giurisprudenza locale, ha disposto l’archiviazione in favore di 14 indagati titolari di rispettivi centri collegati all’austriaca Goldbet, non ravvisando la fattispecie di reato di cui all’art.4 legge 401/89.
L’avv.Marco Ripamonti, con Studio in Firenze e Viterbo, difensore di tutti gli indagati, ha espresso viva soddisfazione per questo importante evento ed ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Ritengo questo provvedimento estremamente importante e soddisfacente per ragioni non soltanto legate all’aspetto giuridico. Quanto a tale profilo vorrei sottolineare come il Gip abbia esaminato con molta attenzione la posizione di Goldbet relativamente al Bando Bersani, affermando come la Società’ sia stata discriminata sia se considerata soggetto non partecipante alla gara in via diretta, ma per il tramite della controllata Totobetting, sia nel diverso caso in cui la partecipazione di Totobetting vada intesa come partecipazione della stessa Goldbet. Sul tema, il Gip – ribaltando un precedente ed ormai superato orientamento del Tribunale di Taranto – ha preso in considerazione le tre Sentenze della Cassazione sul caso Goldbet e la stessa Ordinanza Zungri resa dalla Corte di Giustizia, affermando la piena applicabilita’ a Goldbet dei principi contenuti nella Sentenza CE Costa Cifone. Al di la’ del Diritto, sono molto lieto di questa vittoria perché’ specularmente si è’ tradotta in una nuova e pesante sconfitta a carico di Snai, che aveva avanzato opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal PM. Proprio per rendere più’ clamorosa la sconfitta di Snai mi sono volutamente astenuto dall’eccepire la inammissibilità dell’atto di opposizione, per evitare che il Gip potesse limitarsi a tale questione, non affrontando il merito in modo adeguato. Ed infatti la mia trattazione in udienza e’ stata impostata proprio e soltanto sul merito della questione, con i risultati che abbiamo potuto apprezzare. Snai, evidentemente a corto di argomenti e potendo contare soltanto su vecchie e superate pronunce, e’ giunta ad asserire che la partecipazione alla gara per le 2000 concessioni e la conseguente impugnazione al Tar da parte di Goldbet sia stata frutto di una scelta pretestuosa e dilatoria. Valutazioni, queste, che si traducono in argomenti perdenti e che denotano come il concessionario italiano, non potendo contare su argomentazioni valide in punto di diritto, abbia addirittura la pretesa di sindacare i retroscena di scelte aziendali che non conosce. Il Gip ha menzionato tale argomento, giudicandolo totalmente privo di rilievo.”

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