Il Consiglio di Stato si è espresso nel merito del ricorso presentato dall’ADM per l’annullamento della sentenza con la quale il Tar ha accolto il ricorso con cui una società concessionaria ha chiesto l’annullamento della nota con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva ribadito la richiesta di pagamento di una somma mensile, pari ad euro trecento per ciascuno degli apparecchi in eccedenza rispetto ai prestabiliti parametri numerico-quantitativi, installati presso il suo esercizio commerciale, numero a sua volta calcolato in proporzione al numero di apparecchi regolarmente eserciti dalla predetta appellata.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dopo avere contestato nel merito la decisione avversa, eccepiva, con apposito motivo d’appello, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Per il Consiglio di Stato “non essendo, dunque, coinvolti poteri autoritativi discrezionali inerenti alla determinazione del canone, ma discutendosi del quantum dovuto dalla società appellata in ragione dell’esercizio del diritto soggettivo al mantenimento degli apparecchi di intrattenimento eccedenti il limite del consentito, il dedotto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sussiste e, pertanto, il motivo proposto dall’Amministrazione appellante è fondato e va accolto”.

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