Sharpston (Avv. Generale Corte Europea) su restrizioni mercato slot : “Giustificate solo da obiettivi di interesse generale”

 

(Jamma) L’avvocato generale della Corte di Giustizia Europea Eleanor Sharpston ha reso noto il suo parere in merito alla domanda di pronuncia pregiudiziale dell’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich ( Austria) circa la compatibilità alla norme europee della legge nazionale che vieta la messa a disposizione di apparecchi automatici per giochi d’azzardo senza una concessione. “L’articolo 56 TFUE osta ad una normativa nazionale come quella in esame nel procedimento principale, per effetto della quale solo un numero limitato di titolari di concessioni esistenti può organizzare giochi d’azzardo, a meno che detta restrizione non sia giustificata da un obiettivo imperativo di interesse generale, quale la tutela del consumatore e/o la prevenzione di attività criminose, persegua detto obiettivo in modo coerente e in linea con le politiche commerciali dei titolari di concessione esistenti e sia proporzionata. Spetta al giudice nazionale accertare se detti criteri siano soddisfatti. Qualora una restrizione soddisfi siffatti criteri, essa non è contraria agli articoli 15, 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («la Carta»)” scrive l’Avvocato generale.

“L’articolo 56 TFUE e gli articoli 15, 16 e 17 della Carta non ostano ad una disposizione che estenda la responsabilità penale a soggetti direttamente o indirettamente responsabili della violazione di una restrizione relativa all’offerta di servizi di giochi d’azzardo, purché l’ambito di applicazione personale della responsabilità penale sia limitato alle persone che sapevano, o avrebbero dovuto sapere, che le loro azioni concorrevano alla violazione.

Né l’articolo 56 TFUE, né gli articoli 16, 47 o 50 della Carta ostano ad una legge nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, che prevede l’irrogazione di sanzioni penali per servizi di giochi d’azzardo illegali con puntate di EUR 10 e «giochi in serie» con puntate individuali inferiori che superano cumulativamente EUR 10, mentre sanzioni amministrative si applicano per servizi di gioco d’azzardo illegali con puntate inferiori a EUR 10.

L’articolo 56 TFUE e gli articoli 15, 16 e 17 della Carta ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale apparecchi usati in giochi d’azzardo privi di concessione sono automaticamente confiscati e distrutti senza la possibilità che tale esito vari a seconda del grado di colpevolezza del proprietario della slot machine, o di qualsiasi altra persona avente un interesse riguardo a tale apparecchio, e/o dell’entità della violazione. L’articolo 56 TFUE e gli articoli 15, 16 e 17 della Carta non ostano, tuttavia, ad una normativa nazionale per effetto della quale uno Stato membro abbia il potere discrezionale di chiudere un locale in cui siano state messe a disposizione del pubblico slot-machine senza una concessione”.

 

La controversia. La domanda di pronuncia pregiudiziale concerne quattro controversie relative a diversi locali nell’Alta Austria (il giudice a quo precisa che sono pendenti numerose cause analoghe). Nei procedimenti nazionali, il sig. Pfleger, l’Autoart a.s. Prague (in prosieguo: l’«Autoart»), il sig. Vucicevic, la Maroxx Software GmbH (in prosieguo: la «Maroxx») e il sig. Zehetner hanno impugnato decisioni amministrative riguardanti slot machine che erano installate pronte per l’uso in vari locali nell’Alta Austria senza una concessione ufficiale.

Nel primo procedimento, la polizia finanziaria emetteva un provvedimento di sequestro provvisorio di sei apparecchi in un locale a Perg, che organizzava giochi d’azzardo non autorizzati. Il sig. Pfleger è stato identificato come organizzatore e l’Autoart, una società registrata nella Repubblica ceca, come la presunta proprietaria degli apparecchi. L’autorità locale competente ha confermato il sequestro. Nei rispettivi ricorsi, il sig. Pfleger sostiene di non essere né il proprietario o detentore degli apparecchi né l’organizzatore dei giochi d’azzardo e di non aver fornito gli apparecchi al proprietario del locale, mentre l’Autoart fa valere di non aver alcun rapporto giuridico con gli apparecchi: non ne è il proprietario e non li ha noleggiati, affittati, distribuiti o detenuti e non ne è il «gestore».

Nel secondo procedimento, la polizia finanziaria ha emesso un provvedimento provvisorio di sequestro di otto slot-machine in un locale a Wels, che risultavano messe a disposizione del pubblico senza l’apposita concessione. Il proprietario degli apparecchi era il sig. Vucicevic. L’autorità locale competente ha confermato il sequestro. Nel suo ricorso, il sig. Vucicevic riconosce di aver acquistato il locale di cui trattasi, ma nega di essere allo stesso tempo divenuto proprietario degli apparecchi.

Nel terzo procedimento, la polizia finanziaria ha provvisoriamente sequestrato due slot-machine messe a disposizione del pubblico senza l’apposita concessione in una stazione di servizio a Regau, gestita dalla sig.ra Jacqueline Baumeister, una cittadina tedesca. Il sequestro è stato confermato dalle autorità locali competenti; il ricorso della sig.ra Baumeister avverso il sequestro è stato dichiarato tardivo. La confisca è stata quindi confermata e notificata alla Maroxx, una società registrata in Austria, in qualità di proprietaria degli apparecchi, la quale ha presentato ricorso.

Nel quarto procedimento, la polizia finanziaria ha sequestrato tre slot-machine messe a disposizione del pubblico senza l’apposita concessione in una stazione di servizio a Enns, gestita dal sig. Hans-Jörg Zehetner. Le autorità competenti hanno accertato che gli apparecchi erano di proprietà della Maroxx ed hanno adottato un provvedimento di conferma del sequestro, infliggendo un’ammenda di EUR 1 000 (in via alternativa, in caso di mancato pagamento, 15 ore di detenzione) al sig. Zehetner. Alla Maroxx è stata irrogata un’ammenda di EUR 10 000 (o, alternativamente, 152 ore di detenzione).

Nel suo ricorso, il sig. Zehetner ha sostenuto che il diritto nazionale era incompatibile con il diritto dell’Unione, segnatamente con l’articolo 56 TFUE e con talune disposizioni della Carta.

Considerando che l’esito delle controversie di cui è stato investito dipende dall’interpretazione del diritto dell’Unione, il giudice a quo chiede una pronuncia pregiudiziale sulle seguenti questioni:

Se il principio di proporzionalità, sancito dall’articolo 56 TFUE e dagli articoli da 15 a 17 della [Carta], osti a una normativa nazionale come quella costituita dalle disposizioni rilevanti nel procedimento principale, di cui agli articoli da 3 a 5 e da 14 a 21 GSpG, che consente di organizzare giochi d’azzardo con slot-machine solo a condizione di disporre previamente – a pena sia dell’irrogazione di sanzioni penali sia di interventi diretti – della relativa concessione, rilasciata solo entro un numero limitato di concessioni disponibili, benché finora – per quanto noto – da parte dello Stato non sia stato dimostrato in alcun procedimento giudiziario o amministrativo che attività criminose e/o la dipendenza dal gioco d’azzardo connesse alle dette attività rappresentino effettivamente problemi considerevoli, cui non si possa porre rimedio con un’espansione controllata di attività di gioco autorizzate da parte di un ampio numero di singoli offerenti, bensì soltanto mediante un’espansione controllata del titolare di un monopolio (o di un numero esiguo di oligopolisti), accompagnata unicamente da una pubblicità contenuta.

In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale: se il principio di proporzionalità, sancito dall’articolo 56 TFUE e dagli articoli da 15 a 17 della [Carta] osti a una normativa nazionale come quella di cui agli articoli da 52 a 54 e 56a GSpG nonché all’articolo 168 StGB, la quale, per effetto di definizioni legislative imprecise, determini una responsabilità penale, pressoché senza eccezioni, anche per varie categorie di soggetti (che possono essere stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea) la cui partecipazione sia alquanto indiretta (quali semplici distributori, locatori o noleggiatori di slot-machine).

Nel caso in cui anche la seconda questione pregiudiziale riceva una risposta negativa: se i requisiti dello Stato di diritto democratico, come quelli su cui evidentemente si fonda l’articolo 16 della [Carta], e/o il principio di equità e di efficienza, di cui all’articolo 47 della [Carta] e/o il principio di trasparenza, sancito dall’articolo 56 TFUE, e/o il divieto del ne bis in idem, stabilito dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali, ostino a disposizioni nazionali come quelle di cui agli articoli da 52 a 54 GSpG, 56a GSpG e 168 StGB, la cui delimitazione reciproca, in assenza di chiara disciplina legislativa, risulta difficilmente prevedibile e valutabile ex ante per un cittadino, potendo essere chiarita in ogni singolo caso concreto solo in esito ad un costoso procedimento formale e ove tali disposizioni sono però associate a notevoli differenze in termini di competenze (autorità amministrativa o organo giudiziario), di poteri di intervento, della stigmatizzazione che ne deriva, a seconda dei casi, e della situazione processuale (per es. inversione dell’onere della prova).

Nel caso in cui una delle prime tre questioni pregiudiziali riceva una risposta affermativa: se l’articolo 56 TFUE e/o gli articoli da 15 a 17 della [Carta] e/o l’articolo 50 della [Carta] ostino all’irrogazione di sanzioni a carico di soggetti rispetto ai quali sussiste uno dei stretti collegamenti con gli apparecchi per giochi d’azzardo indicati all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, e all’articolo 2, paragrafo 2, GSpG, e/o al sequestro o alla confisca di tali apparecchi e/o alla chiusura totale dell’impresa facente capo a tali persone».

 

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