NewSlot. Se l’apparecchio è privo di scheda l’esercente non può essere sanzionato

 

(Jamma) Il Tribunale di Ascoli Piceno, riformando integralmente una sentenza del Giudice di Pace del settembre 2008, ha annullato in questi giorni un’Ordinanza Ingiunzione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato che aveva censurato il comportamento di un esercente, responsabile di aver mantenuto all’interno del locale un apparecchio da intrattenimento privo di scheda di gioco (nel periodo di transizione alle newslot, il gestore era alla ricerca di una scheda omologata e non aveva rimosso il mobile per non rischiare il subentro di un concorrente) poiché apparentemente riconducibile ad un apparecchio ormai vietato a causa dei loghi e delle descrizioni presenti sul cabinet.

Il Giudice, accogliendo la tesi difensiva dell’Avv. Gianluca Pomante, noto esperto di gaming e gambling appartenente al Foro di Teramo, ha innanzitutto chiarito che l’art. 110 Tulps sanziona l’installazione e l’uso di apparecchi non conformi alle prescrizioni, evidenziando come non possa considerarsi installato, né utilizzabile, un apparecchio che è privo della scheda di gioco.

Nella prosecuzione delle ampie ed articolate motivazioni della Sentenza, il Giudice ha inoltre chiarito che la responsabilità dell’esercente va accertata caso per caso e non può essere semplicemente presunta, poiché si violerebbe, in caso contrario, la disciplina dell’art. 3 della L. 689/1981, che richiede un addebito certo e circostanziato.

Grande la soddisfazione del professionista che, dopo aver subito una sconfitta difficile da digerire in primo grado, ha caparbiamente sostenuto le proprie tesi nel giudizio di appello, ottenendo così una interessante pronuncia che non mancherà di suscitare interesse negli addetti ai lavori.

Articolo precedentePighi (Anci): “Attenzione a questioni come il gioco d’azzardo”
Articolo successivoCasinò di Saint-Vincent: sulla riorganizzazione aziendale la parola passa ai dipendenti