Lombardia, i contenuti della proposta di legge parlamentare. Via le slot dai bar e dagli esercizi pubblici generici

 

(Jamma) Via le slot dai bar e dai punti vendita aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. E’ una delle disposizioni contenute nel testo di legge che la Regione Lombardia sta esaminando e che verrà, dopo l’approvazione, inviata al Parlamento. La finalità della legge di “Misure di contrasto al fenomeno della ludopatia e razionalizzazione del punti di rivendita di gioco pubblico” è “ridurre l’attuale frazionamento e frammentazione dei punti di offerta di gioco esistenti sul territorio, tale da renderne impossibile in controllo da parte degli Organi a ciò deputati, e dove non è parimenti possibile assicurare l’idonea professionalità degli operatori a tutela delle fasce più deboli di giocatori, ovvero dei minorenni a cui il gioco è vietato” e “stimolare l’adeguamento professionale degli operatori del gioco legale, contrastare il gioco illegale o irregolare, limitare gli eccessi di gioco che possono favorire l’insorgenza di Gioco d’Azzardo Patologico”.

 

Secondo la proposta sarà vietata “ nei punti vendita aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, con superficie destinata all’attività principale non superiore a 20 metri quadrati, l’installazione degli apparecchi da intrattenimento ‘ comma 6’

1) negli stabilimenti balneari e nei circoli privati di qualsiasi natura e scopo sociale, ;

2) nei centri di trasmissione dati (CTD) per la raccolta di scommesse operanti sul territorio nazionale in base alla sentenza della Corte Europea di Giustizia del16 febbraio 2012, ( divieto anche per le Vlt) ;

3) nelle sale pubbliche da gioco in cui è concesso l’accesso ai minori di anni 18;

4) in ciascun bar, ristorante e esercizi assimilati con superficie non inferiore ai 20 metri quadrati e non superiore ai 50 metri quadrati l’installazione di oltre 2 apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 lettera a). Il numero degli apparecchi è elevabile di una unità per ogni ulteriore 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo di 6 apparecchi.

  1. in ciascun albergo ed esercizio assimilabile l’installazione di un numero di apparecchiature di cui all’articolo 110 comma 6 lettera a) superiore a uno ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità ogni ulteriore 100 camere, fino ad un numero massimo pari a 6.

In tutti gli esercizi commerciali di cui sopra gli apparecchi da intrattenimento ‘comma6’ sono collocati in locali strutturalmente e architettonicamente separati dalle aree destinate dall’attività principale dell’esercizio. Tali locali separati prevedono un’apposita area dedicata ai fumatori realizzata sulla base dei requisiti tecnici di cui al D.P.C.M. 23 dicembre 2003 . La superficie complessiva destinata all’installazione degli apparecchi da intrattenimento non può essere superiore a quella dedicata all’attività principale del locale.

Il limite orario al gioco di Stato è fissato nelle ore 2,00 per i giorni feriali e la domenica, e nelle ore 3,00 per le giornate di venerdì e sabato, salvo orari più restrittivi approvati da parte delle Regioni. Dopo questi orari viene interdetta la possibilità telematica di utilizzo delle apparecchiature.

I preposti alle sale gioco devono far parte di un apposito albo, a cui si accede dopo aver seguito apposito corso abilitante, organizzato a cura delle Regioni.

 

Devoluzione del Prelievo Unico Erariale ai territori

 

Un importo pari al 30% delle entrate derivanti dal prelievo erariale unico (PREU) applicato sugli apparecchi da intrattenimento è devoluta ai comuni per il finanziamento delle attività civico-amministrative di competenza.

Al fine di corrispondere ai comuni queste entrate il Ministero dell’economia e finanze individua con apposito decreto le modalità attraverso le quali i concessionari di rete comunicano periodicamente i proventi da raccolta delle giocate su base comunale e le modalità di attribuzione ai comuni della quota parte ad essi spettante.

 

Divieto d’utilizzo delle carte di debito per il pagamento delle puntate di gioco

Negli esercizi commerciali che ospitano le slot è vietato mettere a disposizione del giocatore strumenti per il pagamento delle giocate effettuate con gli apparecchi da intrattenimento mediante carte di debito.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1 il trasgressore è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000 per ogni violazione del divieto.

 

 

Contrasto al gioco illegale ed irregolare

 

La legge prevede restrizioni anche ad altre tipologie di gioco pubblico. Vieta per esempio l’apertura ed attività di soggetti che effettuino la raccolta di gioco attraverso l’utilizzo di CTD (centri trasmissioni dati) con operatori esteri privi di concessione governativa. Tale divieto vale anche qualora l’attività legata al gioco non sia quella prevalente.

Il gioco del poker con vincita in denaro, in tutte le sue varianti, non è ammesso all’interno dei circoli privati.

E’ vietato installare apparecchi di intrattenimento ‘comma6’ presso i circoli privati.

L’esercizio dell’attività da parte di soggetti che effettuano la trasmissione dati verso operatori di scommesse esteri in possesso di concessione governativa è soggetto al versamento di una fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta.

 

La legge prevede restrizioni anche ad altre tipologie di gioco pubblico. Vieta per esempio l’apertura ed attività di soggetti che effettuino la raccolta di gioco attraverso l’utilizzo di CTD (centri trasmissioni dati) con operatori esteri privi di concessione governativa. Tale divieto vale anche qualora l’attività legata al gioco non sia quella prevalente.

Il gioco del poker con vincita in denaro, in tutte le sue varianti, non è ammesso all’interno dei circoli privati.

E’ vietato installare apparecchi di intrattenimento ‘comma6’ presso i circoli privati.

L’esercizio dell’attività da parte di soggetti che effettuano la trasmissione dati verso operatori di scommesse esteri in possesso di concessione governativa è soggetto al versamento di una fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta.

 

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