Nel 2018, il legale rappresentante di una società, presentava al S.U.A.P. dell’Unione dei Comuni Valdera istanza ex artt. 69 e 80 Tulps, finalizzata all’apertura di un locale di pubblico spettacolo nel Comune di Casciana Terme Lari e lo stesso S.U.A.P. inoltrava all’istante un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241 del 1990, rilevando che con deliberazione n. 20 del 26 novembre 2018, il Consiglio dell’Unione Valdera aveva approvato il Regolamento per l’esercizio del gioco lecito, stabilendo che tra le attività di sale giochi e discoteche/sale da ballo dovesse sussistere una distanza non inferiore a 500 mt.

Avverso il provvedimento di diniego la società, rappresentata dall’avvocato Cino Benelli (nella foto), proponeva ricorso al Tribunale amministrativo della Toscana e il giudice adito respingeva il ricorso, sul presupposto: a) che l’amministrazione non avrebbe potuto imporre al gestore della sala giochi, che aveva in precedenza ottenuto l’autorizzazione, di spostare la propria attività per consentire l’insediamento della discoteca, venendo altrimenti irragionevolmente pregiudicato il diritto costituzionalmente tutelato del primo di svolgere liberamente la propria attività imprenditoriale già in precedenza assentita; b) che l’inclusione delle discoteche nell’elenco dei luoghi sensibili di cui al Regolamento impugnato fosse giustificata, coerente col dettato legislativo di riferimento e ragionevole.
Avverso tale decisione la società, sempre rappresentata dall’avvocato Benelli, interponeva appello al Consiglio di Stato, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:
1) Illegittimità dei capi e sottocapi della sentenza appellata riferiti al primo motivo di ricorso di primo grado.
2) Illegittimità dei capi e sottocapi della sentenza appellata riferiti al secondo motivo di ricorso di primo grado.
Riproponeva quindi, di seguito, le domande ed eccezioni formulate nel precedente grado di giudizio.
Costituitasi in giudizio, l’Unione Valdera concludeva per l’infondatezza del gravame, chiedendone la reiezione.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 13 luglio 2023 la causa veniva trattenuta in decisione.


Ad un complessivo esame delle risultanze di causa, ritiene il Collegio “che l’appello sia fondato. Con il primo motivo di gravame si contesta il presupposto fondante la sentenza appellata ed il provvedimento reiettivo originariamente impugnato, ossia che la disciplina dettata dal Regolamento per l’esercizio del gioco lecito in materia di distanze varrebbe non soltanto per i centri di scommesse e per gli spazi deputati al gioco, ma – reciprocamente – pure per i cd. luoghi sensibili, tra i quali dovrebbe farsi rientrare il locale in oggetto (“per non eludere la finalità della disciplina, il rispetto della distanza minima tra i predetti luoghi deve essere reciproco, e quindi dovuto anche da parte di una nuova attività, aggregativa di soggetti potenzialmente vulnerabili, che pretenda d’insediarsi all’interno della fascia di rispetto”).
In realtà, deduce l’appellante, la norma regolamentare rivolgerebbe il divieto distanziale alle sole sale giochi rispetto ai luoghi sensibili, ma non anche a questi ultimi rispetto alle prime.
L’assunto merita condivisione.
L’art. 8, comma 4 del Regolamento – che include le discoteche tra i luoghi sensibili – dispone che “Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della L.R. 57/2013, sono individuati i seguenti altri luoghi sensibili, dai quali i centri scommesse e gli spazi per il gioco devono mantenere una distanza non inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve […]”: la norma vale pertanto ad individuare una condizione ostativa (una distanza non inferiore a 500 metri) perché possa essere autorizzata la nuova apertura di un centro scommesse o di una sala giochi, ma nulla dice in ordine ad altre attività commerciali.
Trattandosi di previsione che determina una grave ed insuperabile limitazione al principio generale (avente copertura costituzionale ed eurounitaria) della libertà di iniziativa economica privata, alla stessa va necessariamente riconosciuto carattere eccezionale, per tale insuscettibile di estendersi a casi non strettamente riconducibili al tenore letterale della norma.
Quest’ultima, all’evidenza, contempla esclusivamente una condizione per l’apertura ex novo di “centri scommesse e […] spazi per il gioco”, ma non dispone, di converso, analoghi vincoli per potersi autorizzare nuove attività commerciali (o di altra natura) riconducibili alla categoria dei cd. “luoghi sensibili”, laddove in situ già legittimamente operino delle sale giochi (o spazi assimilati).
Tale conclusione trova ulteriore riscontro nella circostanza che la stessa Regione Toscana, per quanto di sua competenza, mediante l.r. n. 57 del 2013 (successivamente modificata con l.r. n. 85 del 2014 e l.r. n. 4 del 2018), si è limitata, all’art. 4, a disciplinare (con connesse condizioni preclusive) le ipotesi di “nuova apertura” di centri di scommesse e spazi per il gioco, senza invece intervenire sui locali già esistenti al momento della sua entrata in vigore.
Quanto sopra è assorbente delle ulteriori questioni, dedotte dall’appellante e già considerate dal primo giudice, concernenti l’applicabilità o meno della disciplina regolamentare al caso in esame, giusta l’esclusione prevista dall’art. 5, comma 3 del suddetto Regolamento.
Analogamente dicasi delle difese articolate con il secondo motivo di appello, vertenti in primis sulla individuazione della “discoteca” quale “luogo sensibile”. Alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va dunque accolto, con conseguente accoglimento del ricorso proposto”.

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