Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) sul ricorso di un concessionario per la gestione degli apparecchi automatici, difeso dagli avvocati Carmelo Barreca, Adriano Tortora e Federico Tedeschini, contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e nei confronti di A.C.A.D.I. – Associazione Concessionari Apparecchi da Intrattenimento, per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione seconda, n. 8206 del 24 giugno 2019 ha pronunciato ordinanza e rinviato la causa all’udienza pubblica che verrà fissata dal Presidente della Sezione dopo il deposito di una specifica relazione tecnica.

“Considerato che la questione all’esame del Collegio – si legge nell’ordinanza – attiene alla legittimità dei provvedimenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli con i quali, in attuazione dall’art. 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stato chiesto ai concessionari e agli altri operatori della filiera che operano nell’ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato, ai sensi dell’art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di versare la somma di euro 500 milioni di euro nel rispetto delle condizioni previste dalla suddetta normativa; che il Tribunale amministrativo, con ordinanza 16 dicembre 2015, n. 14140, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della suddetta normativa con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.;

che la Corte costituzionale, con sentenza n. 125 del 2018, ha disposto la restituzione degli atti al giudice a quo, in considerazione della sopravvenuta modifica della normativa di riferimento; che la società ha proposto appello; che questa Sezione, con ordinanza 15 dicembre 2020, n. 8050, ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea finalizzato a chiarire se la suddetta normativa violi i principi europei di libertà di stabilimento e di servizi (artt. 49 e 56 TFUE), nonché il principio del legittimo affidamento dei concessionari; che la Corte di Giustizia, con sentenza 22 settembre 2022, n. 475, nel rispondere ai quesiti posti, ha, su un piano generale, affermato che la soluzione della questione, da parte del giudice nazionale, passa attraverso i seguenti percorsi decisionali:

i) accertare la sussistenza di una effettiva restrizione della libertà di stabilimento (par. 44-47);

ii) qualora tale restrizione risulti accertata, verificare se sussista un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare la suddetta restrizione, con la puntualizzazione che non sarebbe comunque consentito il perseguimento del solo obiettivo di «incrementare al massimo gli introiti del pubblico erario» (par. 54);

iii) qualora risulti accertata anche la sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale, come sopra precisato e delimitato, la relativa giustificazione dovrà comunque essere interpretata «alla luce dei principi generali del diritto dell’Unione e, segnatamente, del principio generale della tutela del legittimo affidamento» (par. 60).

che, nello specifico, la Corte di Giustizia ha ritenuto che, ai fini della decisione della causa, alcune questioni afferenti al fatto dovessero essere decise dal giudice nazionale remittente e, in particolare, si è affermato che «non consta con chiarezza» se il prelievo «possa avere avuto come conseguenza di ostacolare una gestione redditizia degli apparecchi da gioco da parte dei concessionari esistenti privilegiando in tale modo altri settori del gioco, segnatamente il settore del gioco on line» (par. 45); che la causa, dopo la sentenza della Corte, è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 1° dicembre 2022; che, ai fini della decisione, la Sezione ritiene necessario disporre una consulenza tecnica d’ufficio mediante la nomina di un collegio tecnico composto da esperti nei diversi settori rilevanti per definizione della controversia in esame;

che i suddetti consulenti devono rispondere ai seguenti quesiti, indicando partitamente:

i) quale sia stato, per l’anno 2014, il fatturato totale della società ricorrente, con specificazione separata dei ricavi, dei costi e degli utili;

ii) quale sia stata la somma che l’amministrazione ha richiesto di pagare alla Società appellante, specificando – ai fini diversi dall’accertamento dell’ipotetica violazione dei principi europei che si correla necessariamente ad una quaestio iuris e non ad una questio facti – la somma effettivamente versata alla società;

iii) come il “prelievo” disposto abbia inciso in termini percentuali sia sul fatturato complessivo sia sugli utili nell’anno 2014; che si nominano, quali consulenti tecnici, il prof. Giuseppe Melis, ordinario di diritto tributario presso l’Università Luiss Guido Carli, il prof. Riccardo Tisci, ordinario di economia e gestione, Università Mercatorum Roma, il prof. Cesare Pozzi, ordinario di economia applicata presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia; che, ai sensi dell’art. 67 cod. proc. amm., si assegna:

i) alle parti, termine di dieci giorni dal giuramento per la corresponsione ai consulenti tecnici d’ufficio nominati di un anticipo complessivo di euro 6.000,00 (seimila/00), posto a carico delle parti stesse in solido (comma 3 lettera a);

ii) alle parti, termine di venti giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza alle stesse per la nomina di eventuali consulenti tecnici di parte (comma 3, lett. b);

iii) ai consulenti tecnici d’ufficio, termine di novanti giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza per la trasmissione di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici (comma 3 lettera c);

iv) alle parti, termine successivo di venti giorni per la trasmissione ai consulenti tecnici d’ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni delle parti stesse o dei consulenti tecnici di parte (comma 3 lettera d);

v) ai consulenti tecnici d’ufficio, termine di ulteriori trenta giorni per il deposito in Segreteria della relazione finale, in cui si darà, altresì, conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e si prenderà specificamente posizione su di esse (comma 3, lettera e); che viene fissato il giorno 16 febbraio 2023 ore 13.30 per il giuramento, innanzi al Giudice relatore delegato, dei consulenti tecnici d’ufficio nominati”.

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