Goldbet nuovi successi in Sicilia. Affermazioni e vittorie pre e post bando Bersani

(Jamma) – E’ di oggi la notizia dell’ennesima non convalida di sequestro probatorio effettuato su CED Goldbet. E’ accaduto a Siracusa, in data di oggi 29 ottobre 2013, dove i legali del CED Goldbet, avv.ti Marco Ripamonti e Valentina Castellucci hanno presentato al PM una memoria finalizzata alla restituzione del beni. Memoria il cui contenuto è stato condiviso dalla Procura che ha affermato la applicabilità a Goldbet dei principi della Sentenza Costa Cifone.

Ma i più importanti risultati provengono da Palermo, dove il Tribunale ha depositato nei giorni scorsi importanti sentenze assolutorie in favore dei CED Goldbet.
Recentemente, sono state depositate dal Tribunale monocratico penale tre Sentenze in data 11, 14 e 16 ottobre con cui il Tribunale ha assolto diversi titolari di CED collegati a Goldbet, chiamati a rispondere del reato di cui all’art. 4 legge 401/89, per aver collaborato con l’operatore austriaco. Il tema comune a tutte le Sentenze, rese per giunta da diversi magistrati monocratici, la discriminazione subita dall’operatore austriaco a fronte della gara Bersani.
Discriminazione affermata dalla Corte di Giustizia nella nota Ordinanza Zungri – Goldbet del 16 febbraio 2012 e confermata sempre dalla stessa corte di Lussemburgo con la Sentenza Biasci ed altri del 12 Settembre 2013.
Due importanti Sentenze della Corte di Giustizia che parlano di Goldbet e che sono state condivise dalla Corte di Cassazione con ben quattro Sentenze, rese le prime tre tra il 18.3 ed il 18.4 2013 e l’ultima soltanto il 15 ottobre 2013, quindi a seguito della Sentenza Biasci della Corte di Giustizia.
Ma la storia palermitana di Goldbet vede anche importanti archiviazioni in favore dei titolari dei CED ed addirittura, e forse oggi si tratta del dato più rilevante in vista di scenari futuri, di una non convalida di un sequestro probatorio in Agosto 2013 nell’imminenza dell’inizio del Campionato di Calcio di Serie A attualmente in corso.
Un evento davvero rilevante perché in pratica la Procura Palermitana, esaminata la memoria difensiva presentata dal difensore dell’indagato, avv.Valentina Castellucci dello Studio Torti Castellucci di Palermo, ha ritenuto di non convalidare pure in costanza del nuovo Bando di Gara Monti, ritenendo evidentemente Goldbet soggetto ulteriormente ed ingiustamente discriminato, come in precedenza per la Gara Bersani, in relazione agli effetti dell’art.23, 3 comma dello schema di Convenzione.
Ma i successi palermitani non sono isolati, perché i CED collegati al Bookmaker austriaco continuano ad ottenere importanti risultati in tutti i Tribunali della Sicilia, da Catania a Caltanissetta, da Messina a Trapani, Siracusa, Enna, Agrigento, Ragusa. In particolare a Messina è stata disposta l’archiviazione di u procedimento connesso ad una inchiesta sorta in Lecce, attualmente pendente.
L’avv. Ripamonti, con riferimento alla situazione dei CED Goldbet in Sicilia, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto dei risultati conseguiti in tutta la Sicilia ed in particolare in Palermo, grazie anche alla valida collaborazione dello Studio Torti Castellucci. Naturalmente, ferme restando le legittime aspettative di ogni operatore trasfrontaliero di raggiungere simili risultati, si tratta di un filone giurisprudenziale applicabile soltanto ai CED Goldbet, attesa la peculiarità della posizione assunta dalla Società sia con riferimento al Bando Bersani, che al successivo Bando Monti.
La peculiarità risiede nella storia di Goldbet che si è veduta dichiarare decaduta da due concessioni assegnate a società propria controllata per l’applicazione di una clausola del Bando dichiarata poi illegittima. Una situazione unica, quindi, perché unica è stata la storia di questo bookmaker. Quindi pronunce non estensibili ad altre realtà societarie. Pronunce che peraltro, poste in linea con il tenore della più recente Sentenza della Corte di Giustizia, attestano come la linea assunta dal bookmaker austriaco sia quella giusta, in quanto tesa alla garanzia dell’ordine pubblico e della sicurezza dei consumatori, in considerazione dei Dipartimenti anti frode, antiriciclaggio già istituiti, nonché dell’attenzione prestata anche alla tutela della salute del consumatore, in particolare alla prevenzione di forme di ludopatia. Importante anche la necessità della presentazione della richiesta di licenza 88 tulps, che i titolari dei CED sono tenuti a fare, in considerazione della duplice esigenza di salvaguardia sia dell’ordine pubblico, sia della stessa Società con riferimento alla necessità di evitare il rischio di infiltrazioni criminali”.

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