Con 90 voti favorevoli, 45 contrari e nessun astenuto l’aula del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando il cosiddetto “Decreto Caivano”, il disegno di legge di conversione del decreto 123/2023 sul contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. Il provvedimento ora passa all’esame della Camera, dove sarà all’esame dell’aula a partire dal 6 novembre.

La decisione del governo di porre la questione di fiducia sull’approvazione del disegno di legge era stata comunicata in aula questa mattina dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. L`esame del disegno di legge di conversione del decreto 123/2023 aveva preso il via ieri con le relazioni di Alberto Balboni (FdI) e Pierantonio Zanettin (FI) dopo essere stato licenziato dalle commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia.

Nel testo, all’articolo 13 (Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica), si legge: “Ai fini del presente articolo, trovano applicazione le seguenti definizioni: (…) b) dispositivi di comunicazione elettronica, di seguito « dispositivi »: smartphone, computer, tablet e, ove compatibili, consolle di videogiochi, e altri possibili oggetti connessi che consentano l’accesso ai browser come televisioni, orologi, assistenti vocali, sistemi di domotica e di « Internet delle cose »;”.

Ricordiamo che essendo stata posta la questione di fiducia, sono stati preclusi tutti gli emendamenti al testo, tra cui anche quelli presentati da Movimento 5 Stelle e PD inerenti il gioco d’azzardo.

Di seguito gli emendamenti preclusi:

13-bis.300

Basso, Delrio, Nicita, Bazoli (PD-IDP)

Al comma 2 dopo le parole: “a carattere pornografico” inserire le seguenti: “ovvero attinenti al gioco d’azzardo,”

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13-bis.301

Basso (PD-IDP)

Al comma 5, sostituire le parole: “adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al rispristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida” con le seguenti: “può ordinare loro di disabilitare l’accesso ai contenuti a carattere pornografico ovvero attinenti al gioco d’azzardo secondo il procedimento di cui all’articolo 2 della legge 14 luglio 2023, n. 93, come modificato dal presente decreto legge”.

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13-bis.0.300 (già 13.0.4)

Croatti, Maiorino, Cataldi (M5S)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-ter.

(Disposizioni per il contrasto alla ludopatia minorile)

1. È vietata la promozione e l’induzione del gioco d’azzardo, in qualsiasi forma e modalità, nei confronti di minori di anni 18. La violazione del comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

2. Ai fini del presente articolo, per promozione del gioco d’azzardo si intende qualsiasi attività volta a sollecitare o indurre i minori a giocare d’azzardo, ivi inclusa la pubblicità ingannevole presente su portali internet di carattere sportivo che richiamano al mondo delle scommesse e ai giochi di carte di azzardo; l’offerta di bonus o promozioni per incoraggiare le persone a giocare; la sponsorizzazione di eventi o attività per promuovere i giochi d’azzardo; la diffusione di informazioni false o fuorvianti sui giochi d’azzardo.».

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14.302

Maiorino, Cataldi (M5S)

Al comma 3, inserire, infine, le seguenti parole: “in particolare per quanto riguarda i siti internet di scommesse e giochi d’azzardo”.

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Di seguito gli emendamenti precedentemente respinti nelle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia:

13.0.4

Croatti, Maiorino (M5S)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis. (Disposizioni per il contrasto alla ludopatia minorile)

  1. È vietata la promozione e l’induzione del gioco d’azzardo, in qualsiasi forma e modalità, nei confronti di minori di anni 18. La violazione del
    comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
  2. Ai fini del presente articolo, per promozione del gioco d’azzardo si intende qualsiasi attività volta a sollecitare o indurre i minori a giocare d’azzardo, ivi inclusa la pubblicità ingannevole presente su portali internet di carattere sportivo che richiamano al mondo delle scommesse e ai giochi di carte di azzardo; l’offerta di bonus o promozioni per incoraggiare le persone a giocare; la sponsorizzazione di eventi o attività per promuovere i giochi d’azzardo; la diffusione di informazioni false o fuorvianti sui giochi d’azzardo.»

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13.19 (testo 2)

Cosenza, Mancini, De Priamo, Lisei, Spinelli, Della Porta, Rastrelli, Sallemi, Berrino, Campione, Rapani, Sisler, Silvestroni (FdI)

Dopo il comma 4, inserire il seguente: « 4-bis. All’articolo 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2020, n., 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, inserire i seguenti commi: “3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, i produttori di dispositivi elettronici di nuova produzione, commercializzati e venduti in Italia, garantiscono che il parental control è impostazione predefinita attivata. 3-ter. È obbligo dei soggetti di cui al comma precedente ovvero degli operatori preposti, in fase di installazione del parental control, inibire l’accesso a siti e trasmissioni che: a) offrono contenuti pornografici, accessori sessuali, attività orientate al sesso, siti che supportano l’acquisto online di tali beni e servizi; b) forniscono informazioni o promuovono il gioco d’azzardo o supportano il gioco d’azzardo online, le scommesse; c) forniscono informazioni, promuovono o supportano la vendita di armi e articoli correlati, siti che presentano o promuovono violenza o lesioni personali, comprese le lesioni autoinflitte, il suicidio, o che mostrano scene di violenza gratuita, insistita o efferata; d) promuovono o supportano l’odio o l’intolleranza verso qualsiasi individuo o gruppo; e) promuovono o supportano l’anoressia, la bulimia, l’uso di sostanze stupefacenti, di alcol o di tabacco, siti che forniscono strumenti e modalità per rendere l’attività online irrintracciabile.”. ».

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13.4

Pirovano (Lega), Matera (FdI)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «videogames» fino alla fine della lettera con le seguenti: «videogiochi, televisioni, orologi, assistenti vocali, sistemi di domotica e di “internet delle cose” e altri possibili oggetti connessi».

Infine i relatori, al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, hanno chiesto di apportare al testo del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, alcune modifiche, tra cui la seguente: all’articolo 13: al comma 1, lettera b), le parole: «smartphones, computers, tablets e, ove compatibili, consolles di videogames» sono sostituite dalle seguenti: «smartphone, computer, tablet e, ove compatibili, consolle di videogiochi».

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15.0.201/13

Basso, Delrio, Nicita, Bazoli (PD-IDP)

All’emendamento 15.0.201, dopo il capoverso « Articolo 15-bis » aggiungere i seguenti:

« Art. 15-ter. (Obblighi di verifica dell’età per i gestori che rendono pubblicamente accessibili e condivisibili contenuti a carattere pornografico o attinenti al gioco d’azzardo)

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le imprese e il made in Italy, sentiti l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali e il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, sono definite le modalità che i gestori di cui dall’articolo 1, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71 che rendono accessibili contenuti a carattere pornografico ovvero attinenti al gioco d’azzardo, sono tenuti ad adottare al fine di verificare l’età degli utenti.
  2. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il Garante per l’infanzia e l’adole-
    scenza, adotta, con proprio regolamento, la disciplina di dettaglio contenente l’indicazione degli accorgimenti tecnici idonei a garantire il corretto utilizzo dei dati identificativi da parte dei fornitori di servizi di verifica dell’età e vigila sull’utilizzo da parte degli stessi.
  3. Con il medesimo regolamento l’Autorità stabilisce il regime sanzionatorio da comminare nei i casi di mancata o incompleta adozione di
    sistemi di verifica dell’età da parte dei gestori di cui al comma 1.

Art. 15-quater. (Provvedimenti cautelari urgenti e sanzioni)

  1. Nei casi in cui i gestori di cui dall’articolo 1, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71, non adottano un sistema di verifica dell’età
    conforme alle modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 15-ter, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni può ordinare loro di disabilitare l’accesso ai contenuti a carattere pornografico ovvero attinenti al gioco d’azzardo secondo il procedimento di cui all’articolo 2 della legge 14 luglio 2023, n. 93, come modificato dall’articolo 15-bis del presente decreto-legge.
  2. Nei casi in cui i gestori di cui dall’articolo 1, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71, non adottano un sistema di verifica dell’età conforme alle modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 15-ter, previa diffida, commina altresì, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa non inferiore al 4 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.
  3. Nei casi in cui i gestori abbiano adottato un sistema di verifica dell’età non conforme alle modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 15-ter, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, previa diffida, commina, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa non inferiore al 2 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.
  4. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui ai commi 2 e 3, la sanzione amministrativa è aumentata di un ulteriore 2 per cento. ».
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