AS.TRO. Sale slot, bar e tabacchi: esenzione per le insegne sotto i 5mq da imposta su pubblicità

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(Jamma) Le insegne relative agli esercizi di attività commerciali, che nel nostro caso sono sale giochi e sale slot, corner, bar e tabaccherie e qualsiasi altro centro di raccolta del gioco, che contraddistinguono la sede dell’impresa e non superino la superficie complessiva di cinque metri quadrati, sono esenti dall’imposta comunale sulla pubblicità purché siano installate nella sede dell’attività a cui si riferiscono e rispettino il limite dimensionale. Lo ha riaffermato la Cassazione che, con ordinanza n. 5337, depositata il 4 marzo 2013, ha rafforzato il proprio orientamento, che ormai può ritenersi consolidato (per tutte, Cass. nn. 8130 del 23 maggio 2012).
Il comma 1-bis dell’articolo 17 del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507, stabilisce infatti che “l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l’imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati”.
La nota richiama la definizione di insegna di esercizio formulata dal legislatore con il comma 6, dell’articolo 2-bis, legge 24 aprile 2002, n. 75, di conversione del Dl 22 febbraio 2002, n. 13: per insegna di esercizio si intende il mezzo individuato dall’articolo 47 del Dpr 16 dicembre 1992, n. 495, vale a dire “la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa”.Il comma 6 dell’articolo 2-bis precisa ulteriormente che detta scritta deve avere “la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica”.
Ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 507 del 1993, “sono esenti dall’imposta la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso”.
Tale regola si applica anche nelle ipotesi di avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o nelle immediate vicinanze; tali avvisi godono dell’esenzione dal pagamento del tributo a condizione che la loro superficie complessiva non sia superiore a mezzo metro quadrato e sempre che siano relativi all’attività svolta.
Infatti, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), del Dlgs 507/1993, sono esenti dall’imposta “gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato…”.
Con riferimento all’individuazione della superficie imponibile dei mezzi pubblicitari, la nota del Dipartimento richiama l’articolo 7, del Dlgs 507/1993, in base al quale “l’imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti”.

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