Bolzano. Avolio (Avv. Confesercenti): “La norma provinciale anti-slot va rivista; non si contrasta la ludopatia minando le piccole aziende famigliari”

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(Jamma) “Spero profondamente che il Giudice di Pace svuoti la norma provinciale dal basso; è veramente ingiusto che questa battaglia di pseudo-moralizzazione scarichi integralmente le sue sanzioni sull’anello più debole della catena, quello dei baristi. In questo modo si ha una semplice dimostrazione di potere ma non si contribuisce al contrasto della ludopatia e si minano centinaia di piccole aziende familiari”. Così l’avvocato Giuseppe Avolio, difensore dei baristi iscritti a Confesercenti, ha commentato la decisione del Giudice di Pace di sospendere le sanzioni emesse dalla polizia locale di Bolzano contro gli esercenti che non avevano tolto le slot machine dai propri locali.

In queste settimane infatti a Bolzano proseguono serrati i controlli della polizia locale. Siamo al terzo giro, quello decisivo che porterà gli esercizi che ai due controlli precedenti erano risultati irregolari, al provvedimento di chiusura del locale, per il tempo necessario alla rimozione degli apparecchi. Si tratta in tutto di sei bar che stanno correndo rischi molto seri.

Dopo il rigetto al TAR di Bolzano dei ricorsi di alcuni noleggiatori, nelle ultime settimane il Giudice di Pace ha emesso alcuni provvedimenti di sospensione delle sanzioni in attesa di esprimersi nei primi giorni di giugno. Il Vice Sindaco e Assessore alle Attività Economiche  Klaus Ladinser ha però già avvertito che il Comune procederà senza indugi per far rispettare la legge. “L’attività sanzionatoria e repressiva nei confronti degli esercizi pubblici che non rispettano la norma non sarà certo interrotta – ha dichiarato Ladinser – per qualche provvedimento di sospensione preventiva del Giudice di Pace sulle multe. Il Comune procederà pertanto, come già reso noto, con i provvedimenti di rimozione delle slot e di chiusura dei locali, in relazione ai quali la competenza è del TAR”. I

I baristi di Bolzano però non si arrendono e vanno avanti nella loro battaglia. Tra gli aspetti maggiormente contestati della norma, l’ eccesso di potere da parte dell’amministrazione comunale. Si contesta la corretta individuazione di luoghi sensibili entro un raggio di 300 metri e il fatto che la tarda comunicazione dell’elenco, avvenuto per inerzia dell’amministrazione  abbia impedito agli esercenti, all’atto dell’accertamento, di esercitare i propri diritti o potersi difendere. “L’intero procedimento che ha condotto all’irrogazione della sanzione è viziato e vizia quindi il provvedimento finale.- si legge nella decisione del giudice – Posto che l’amministrazione procedente ha provveduto solo nel novembre 2012 ad individuare , attraverso il procedimento di mappatura cittadina dei luoghi sensibili, gli esercenti su cui incombeva l’obbligo di rimozione entro il successivo mese di dicembre. L’inerzia del comune ha così integralmente vanificato la razionalità, comprimendolo ad un solo mese, del periodo individuato in ben due anni per la rimozione delle slot dai bar cittadini”.

Gli avvocati di Bolzano contestano poi il fatto che la norma non tiene in considerazione che gli esercenti non sono proprietari dell’apparecchio da gioco. Così “il proprietario-noleggiatore si trova nella comoda posizione di lucrare dal mantenimento in esercizio del videoterminale per il gioco, senza dover temere alcun coinvolgimento nel procedimento sanzionatorio da cui discende l’evidente assoluta carenza di interesse in capo allo stesso alla rimozione dell’apparecchio di gioco… si rileva altresì che l’autonoma rimozione degli apparecchi di gioco dalla loro sede è altresì contraria a precisi obblighi scaturenti da cogenti norme di pubblica sicurezza, fiscali e tributarie”.

Tra i profili di censura, la violazione della direttiva comunitaria 98/34/CE che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche relative ai servizi della società dell’informazione. Sono state avviate al vaglio dell’Unità C3 della Direzione Generale Mercato Interno della Commissione europea due procedure d’infrazione sulle norme della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Liguria volte ad interdire l’offerta di gioco lecito entro un determinato raggio dai siti sensibili. Laddove la Ce dovesse confermare la violazione della procedura d’informazione, la norma provinciale dovrebbe essere disapplicata.

Infine si contesta il contrasto delle disposizioni del comune con i principi 3, 41, 117 e 118 della Costituzione. In materia di prevenzione della ludopatia e con riferimento al rispetto di distanze delle strutture in cui viene esercitata l’attività di gioco da siti sensibili è già intervenuta la legge statale a stabilire i principi della disciplina. Tra gli ultimi interventi normativi a regolamentare la collocazione degli apparecchi è intervenuto il decreto Balduzzi che all’art. 7 comma 10 ha stabilito che “l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, su base dei criteri anche relativi alle distanze da istituti di istruzione, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della Salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’art. 10 comma 6 lettera a) del Testo unico di pubblica sicurezza”.

 

 

Cristina Doganini

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