Scommesse: ancora successi per i ced GOLDBET

(Jamma) – Nuova serie di rilevanti risultati per i CED Goldbet. A Firenze la Procura della Repubblica, all’esito del riesame favorevole di cui all’Ordinanza 16 gennaio 2013, ha richiesto l’archiviazione, disposta dal GIP sulla base della condivisione degli argomenti trattati nell’ordinanza del Riesame. Archiviazioni anche a Teramo rese con ordinanze del 6 e 7 maggio, a seguito di procedimenti instaurati con denunce ed opposizioni ad archiviazione da parte di Snai.

I provvedimenti di archiviazione affermano, peraltro, come Snai non possa considerarsi parte offesa dal reato e, quindi, portatrice dell’interesse sotteso alla norma incriminatrice, mentre ai fini dell’archiviazione il GIP richiama la Sentenza della Corte di Cassazione 18.4.2013 (Chiappini). A Macerata, invece, dove il riesame, trattato in epoca antecedente all’Ordinanza CE Zungri, non era stato favorevole all’imputato, il Giudice monocratico ha invertito la rotta e con Sentenza del 30 aprile 2013 ha assolto, ai sensi dell’art.129 c.p.p., il titolare di altro CED, assistito anche in questo caso dall’avv.Marco Ripamonti del Foro di Viterbo. Ancora una assoluzione con l’art.129 cpp a Tivoli, in data 14 maggio 2013. Quanto ai riesami, accolto ricorso Goldbet a Reggio Calabria in data 8 maggio 2013 ed a Napoli il 16 maggio 2013.
Accolti riesami anche a Messina.
L’avv.Marco Ripamonti, difensore dei Ced collegati a Goldbet, ha espresso viva soddisfazione per i successi ottenuti ed ha dichiarato: “Le Sentenze rese in Corte di Cassazione e la stessa Ordinanza pronunciata in Corte di Giustizia risultano ormai decisive e fanno la differenza. Goldbet è stata discriminata dagli effetti anticomunitari del bando bersani ed anzi, nella Sentenza Chiappini, la Corte di Cassazione afferma come proprio e sopratutto Goldbet abbia subito particolare discriminazione avendo subìto gli effetti dell’art.23, 3 comma dello schema di convenzione in modo diretto con pregiudizio ai danni della società italiana propria partecipata che aveva preso parte alla gara Bersani. Confido che le Forze dell’Ordine e gli Uffici Regionali di AAMS vadano ad esaminare al più presto le pronunce della Suprema Corte di Cassazione rese sul caso Goldbet. In ordine a ciò, debbo infatti rilevare che nella zona di Napoli, ad esempio, alla data del 19 marzo 2013, quindi il giorno successivo alla pubblicazione della Sentenza Antelli, veniva utilizzato un verbale di sequestro di circa una ventina di pagine, evidentemente già predisposto, contenente un’intera ed interessante trattazione corredata di ampi richiami giurisprudenziali finalizzata, tuttavia ed erroneamente, ad illustrare un distinguo tra le posizioni di Stanley e Goldbet nel senso di ritenere soltanto la società Stanley discriminata dal Bando Bersani. Sono certo tale modulo sarà in fase di radicale aggiornamento, essendosi consolidata una situazione nettamente diversa. Tant’è che il sequestro basato sul quel modulo è stato annullato con ordinanza resa in data odierna dal Tribunale del Riesame di Napoli, dinanzi al quale ho avuto anche modo di rappresentare come Goldbet, oltretutto, partecipando alla più recente gara, sia stata ulteriormente controllata sotto il profilo delle garanzie per l’Ordine Pubblico, ottenendo già ordinanze con cui viene affermata l’incompatibilità comunitaria anche del più recente bando per l’aggiudicazione dei 2000 diritti.”

Articolo precedenteENADA, PLAY NOW!
Articolo successivoGioco promozionale: assoluzione a Torino